Dall’Albo Nazionale Agenti al Registro Sez. A
Le procedure per il trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell’Albo Nazionale degli Agenti di assicurazione sono disciplinate dall’art. 63 del Regolamento n. 5.
1. Le persone fisiche iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A del registro a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 11 e/o che siano incluse nella copertura della polizza di cui all’articolo 15 stipulata dalle società indicate all’articolo 65, comma 1, per le quali operano. L’assolvimento dell’obbligo è attestato mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8A – Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza prevista dall’articolo 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle società per le quali operano, sono iscritti nella sezione A come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 7 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione in qualità di rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa di società indicate all’articolo 65, comma 1, che nella dichiarazione sostitutiva attestano di essere inclusi nella copertura della polizza stipulata da tali società, si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 65, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Sono iscritte nella sezione A come inoperative le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed esercitavano attività corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione E; a tal fine compilano la Parte I del modello di cui all’allegato n. 8A. Qualora esse intendano continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta, presentano domanda di cancellazione dalla sezione A, compilando la Parte IV del modello di cui all’allegato n. 8A e gli intermediari che se ne avvalgono presentano per loro conto apposita domanda di iscrizione nella sezione E, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 o dall’articolo 65, comma 6. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’articolo 4, comma 4, non è richiesta la cancellazione dalla sezione A. Per tali soggetti resta comunque valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione.
6. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendano iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8A.
7. Il termine per la trasmissione all’ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo è fissato al 31 dicembre 2006.