Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 – Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL’ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e succes sive modificazioni ed integrazioni, recantela riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l’art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con  legge 7 ag osto 2012,n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica coninvarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209 e successive modificazioni edintegrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

VISTO l’art. 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 201 5, concernente “La discipl ina della Banca dati Attestati di Rischio e dell’attestazione sullo stato del rischiodi cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delleassicurazioni private – Dematerializzazione dell’attestato di rischio”;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013 sull ’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti perl’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

adotta il seguente:
PROVVEDIMENTO
INDICE

Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Assegnazione della classe di CU)
Art. 3 (Disciplina della classe di CU – Regole generali)
Art. 4 (Tabella di conversione della classe di merito interna)
Art. 5 (Validità dell’attestato di rischio)
Art. 6 (Polizze di durata temporanea – Rilevazione della sinistrosità
Art. 7 (Disciplina della classe di CU – Regole specifiche)
Art. 8 (Procedure e presidi di controllo in fase assuntiva)
Art. 9 (Disposizioni transitorie)
Art. 10 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1
(Finalità)

  1. Il presente Provvedimento stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della
    classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia
    assicurativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del Regolamento
    IVASS n. 9, del 19 maggio 2015.

Art. 2
(Assegnazione della classe di CU)

  1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14.
  2. Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata
    nell’attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.
    3

Art. 3
(Disciplina della classe di CU – Regole generali)

  1. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell’attestazione sullo
    stato del rischio è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole
    imprese, sia la classe di CU.
  2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l’annualità successiva, determinata sulla
    base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS n.
    9, del 19 maggio 2015, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente
    Tabella 1.

Tabella 1
(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Art. 4
(Tabella di conversione della classe di merito interna)

  1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata
    nell’attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata
    dall’impresa anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente
    assunti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133, comma 1 bis, del Codice delle assicurazioni private.
  2. La tabella deve essere disponibile all’interno dei locali degli intermediari che operano
    su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo
    sottoscritto con l’impresa (broker) e sul sito internet dell’impresa con separata
    evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza.
  3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull’evoluzione delle classi di CU.

Art. 5
(Validità dell’attestato di rischio)

  1. L’attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
    scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto
    previsto dall’art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
  2. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

Art. 6
(Polizze di durata temporanea – Rilevazione della sinistrosità)

  1. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il
    contratto di assicurazione r.c.auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata
    inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa.
  2. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga
    sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità
    che abbiano interessato le polizze di cui al comma precedente, comunicati alla Banca

Art. 7
(Disciplina della classe di CU – Regole specifiche)

  1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto.
  2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e
    della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra
    veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47
    del D. Lgs. n. 285/1992:

    1. per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna una
      dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della
      classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa,
      secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d’ingresso.
      Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
      In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe
      di CU 14;
    2. in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una
      pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di
      CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro
      veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU
      maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di
      proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di
      stipula di un nuovo contratto;
    3. nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite
      civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già
      maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di
      CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito
      successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo
      contratto;
    4. qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la
      classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo
      risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già
      maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo
      invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU
      precedente alla perdita di possesso;
    5. nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e
      precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze
      intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma
      entro il periodo di validità della stessa:
      • vendita;
      • demolizione;
      • furto di cui sia esibita denuncia;
      • certificazione di cessazione della circolazione;
      • definitiva esportazione all’estero;
      • consegna in conto vendita,
      al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del
      precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il
      nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in
      noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la
      classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue
      generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi
      del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
    6. nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto
      utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue
      generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi
      del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora
      l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o
      noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
      Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati
      successivamente all’entrata in vigore del presente Provvedimento;
    7. nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU
      maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che
      hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi
      siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992,
      da almeno 12 mesi;
    8. qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione
      mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi
      con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del
      veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
    9. nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del
      contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU,
      risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto
      ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14,
      salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”; il cedente ha diritto a mantenere la
      classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
    10. qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta
      amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli
      Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo
      contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una
      dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario
      liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione
      sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n.
      9/2015;
    11. nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona
      fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli
      acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
    12. qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la
      trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda
      determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che
      ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
    13. nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47
      del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
  3. La sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. “legge Bersani”).

Art. 8
(Procedure e presidi di controllo in fase assuntiva)

  1. Per le fattispecie di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, le
    imprese di assicurazione istituiscono e formalizzano procedure di controllo per la
    verifica della correttezza dei dati relativi all’attestato di rischio, dell’identità del
    contraente e, se persona diversa, dell’intestatario del veicolo, indicati nella
    documentazione assicurativa esibita dall’interessato per la stipula del contratto,
    nonché presidi organizzativi per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

  1. Per i contratti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati
    già stipulati con forma tariffaria “a franchigia” o “a tariffa fissa”, si applicano le regole di
    cui ai successivi commi 2 e 3.
  2. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a
    franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall’applicazione dei
    criteri contenuti nella seguente Tabella 2.
  3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, il medesimo è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

Art. 10
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    Italiana e nel Bollettino dell’IVASS. E’ inoltre disponibile sul sito internet dell’Istituto.
  2. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  3. Relativamente ai soli contratti con forma tariffaria “a franchigia” e “a tariffa fissa”, le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, a partire dal 1° giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° agosto 2018. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.
  4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, a partire dal 1° gennaio 2019. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.
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