Provvedimento n. 3027 del 10 dicembre 2012 – Prova di idoneità per l’anno 2012 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 110, che attribuisce all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS e, in particolare, l’art. 13, comma 28 ai sensi del quale, fino al subentro di IVASS ad ISVAP, il Presidente dell’ISVAP assume le funzioni di Commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2012 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2012 una prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero del quale sia stata attestata l’equipollenza.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena d’esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all’indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda potrà avere inizio a partire dalle ore 00.00 del 10 gennaio 2013 e dovrà concludersi entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi.
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5;
i) eventuale titolarità del diritto ad accedere alla prova di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ragione dell’iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
j) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:
1) Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
2) Modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa);
3) Modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa – attività riassicurativa – attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi.
4. In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione.
Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell’intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’ISVAP e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell’esame scritto di cui all’articolo 5 al momento dell’identificazione.
Allo stesso tempo il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lett. h.
6. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell’applicazione – la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell’ISVAP.
Qualora l’ISVAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
8. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all’ISVAP, mediante posta elettronica, all’indirizzo “esame.intermediari@isvap.it”.
9. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all’articolo 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.
ARTICOLO 4
(Articolazione della prova di idoneità)
1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla, e di un esame orale.
2. L’esame scritto per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L’esame scritto per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L’esame scritto per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
5. L’esame orale verte sulle medesime materie dell’esame scritto.
ARTICOLO 5
(Data e luogo dell’esame scritto)
1. La data, il luogo e l’orario dell’esame scritto saranno comunicati, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ARTICOLO 6
(Svolgimento dell’esame scritto)
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell’articolo 3, sono ammessi a sostenere l’esame scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell’articolo 5 muniti di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame scritto è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Prima dell’inizio dell’esame scritto, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggiodella lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il calendario dell’esame orale.
4. Per lo svolgimento dell’esame scritto non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l’utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
5. L’esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento che riportino nell’esame scritto una votazione non inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal sostenere l’esame orale e sono dichiarati idonei.
ARTICOLO 7
(Esito dell’esame scritto)
1. L’esito dell’esame scritto, l’eventuale idoneità ai sensi dell’articolo 6, comma 6, e il calendario dell’esame orale dovranno essere verificati da ciascun candidato ccedendo al sito internet dell’ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali assegnate durante la fase di registrazione di cui all’articolo 2. L’ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame scritto, dell’eventuale idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 6, comma 6, e dell’avviso di convocazione all’esame orale. Tali modalità di comunicazione, a far data dalla pubblicazione di ciascuna, assumono il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ARTICOLO 8
(Esame orale)
1. I candidati ammessi all’esame orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell’avviso per la convocazione pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 7.
2. Alla fine di ogni seduta di esame orale, verrà affisso nei locali dell’ISVAP l’elenco dei candidati convocati in tale giornata con l’indicazione, per ciascuno, della votazione riportata. Inoltre, ciascun candidato potrà consultare l’esito dell’esame orale e l’eventuale idoneità sul sito internet dell’ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all’articolo 2.
3. L’esame orale si intende superato da coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
ARTICOLO 9
(Commissione esaminatrice)
1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
a) due dirigenti dell’ISVAP, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due funzionari dell’ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
– diritto privato;
– diritto civile;
– diritto commerciale;
– diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell’ISVAP e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell’ISVAP. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l’espletamento delle prove scritte ed orali.
ARTICOLO 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l’ISVAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell’espletamento della prova di idoneità e per l’assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è l’ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell’ISVAP all’indirizzo www.isvap.it.
Fonte: ISVAP