IVASS: lettera alle imprese in merito ai contratti di assicurazione poliennali nei rami danni
Recentemente l’IVASS ha richiamato le imprese tramite comunicato pubblicato sul proprio sito in merito ai contratti di assicurazione poliennali nei rami danni, nel comunicato l’autorità di vigilanza sul settore assicurativo evidenzia come abbia ricevuto numerose segnalazioni sia scritte che telefoniche in cui i consumatori riportavano il rifiuto di varie imprese assicurative alla concessione del recesso dai contratti di assicurazione contro i danni di durata pluriennale.
Nella maggior parte dei casi a sostegno del rifiuto viene posta come motivazione il beneficio in fase di stipula del contratto, in tale circostanza infatti gli assicurati hanno visto una riduzione del premio, come prevede l’art. 21 comma 3 della legge n. 99 del 2009.
Tale articolo, lo ricordiamo, prevede che l’assicurato rinunci alla possibilità di recedere annualmente e che l’impresa assicurativa gli conceda una riduzione del premio (rispetto a quello di durata annuale) a fronte di un contratto di assicurazione contro danni di durata pluriennale in alternativa a quello di durata annuale.
Trascorsi cinque anni (se il contratto supera tale durata) l’assicurato ha la facoltà di recedere da tale contratto previo preavviso di 60 giorni. Le norme hanno previsto per l’assicurato (a fronte della eliminazione della facoltà di recedere annualmente dal contratto) che sceglie una copertura pluriennale la possibilità di ottenere la stessa ad un costo inferiore rispetto a quello applicato sulla copertura annuale.
Dalle segnalazioni pervenute all’IVASS vi evince che le imprese non indicano in modo chiaro nella polizza la misura dello sconto, e nemmeno fanno riferimento al fatto che beneficiando di quest’ultimo l’assicurato rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto per cinque anni. In altri casi segnalati invece emerge come le imprese abbiano fatto dichiarare all’assicurato di aver beneficiato della riduzione del premio omettendo le conseguenze, e nel momento in cui viene fatta richiesta di recesso, la stessa viene respinta proprio in virtù del fatto che il consumatore ha beneficiato della riduzione del costo della polizza.
L’IVASS quindi si rivolge alle imprese chiedendo che nel materiale informativo, in base all’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, venga data evidenza sia alla riduzione del premio sui contratti pluriennali sia alle sue conseguenze ovvero l’impossibilità di recedere dagli stessi per cinque anni, se si accetta il premio più basso.