Regole di comportamento
Le regole di conportamento degli Intermediari sono disciplinate in vari articoli del Regolamento n. 5.
Secondo l’Art. 47 gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
Gli intermediari inoltre sono tenuti:
1. alla tutela degli interessi dei clienti (art. 48)
2. a dare l’informativa precontrattuale e le modalità dell’informativa stessa (artt. 49, 50 e 51)
3. a fornire l’adeguatezza dei contratti offerti e la documentazione da consegnare ai contraenti (artt. 52 e 53) con particolare riferimento ai rami danni, considerato che nel Vita il modus operandi è già stato sufficientemente tracciato dall’ISVAP e dal mercato.
4. all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (art. 55)
5. alla valutazione dell’adeguatezza della polizza dei contratti collettivi (art. 56)
6. a dare l’informativa adeguata prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza o per telefono e a rendere possibile l’identificazione dell’intermediario nonchè l’accertamento della sua iscrizione al registro qualora la stipula si verifichi via internet (artt. 60 e 61).