Provvedimento n. 2611 del 2 luglio 2008 – Contributo di vigilanza 2008
Tale provvedimento disciplina i termini e le modalità di versamento del contributo di vigilanza per l’anno 2008 a carico dei soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e di riassicurazione e nel ruolo dei periti assicurativi.
CHI DEVE PAGARE il il contributo di vigilanza anno 2008?
a) sezione A (agenti di assicurazione)
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
c) sezione C (produttori diretti) € 15,00
d) sezione D (banche, intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane)
QUANTO PAGARE per il il contributo di vigilanza anno 2008?
Art. 1
(Misura del contributo)
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 6 giugno 2008, la misura del contributo a carico degli intermediari è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a 1. persone fisiche € 55,00
a 2. persone giuridiche € 255,00
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b 1. persone fisiche € 55,00
b 2. persone giuridiche € 255,00
c) sezione C (produttori diretti) € 15,00
d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)
d 1. banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10,000,00
d 2. banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 8.000,00
d 3. banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 6.000,00
d 4. banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 5.000,00
d 5. banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.000,00 finanziari e SIM.
2. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 6 giugno 2008, la misura del contributo dovuto dai periti assicurativi è stabilita in € 40,00.
QUANDO PAGARE? – SCADENZA del contributo di vigilanza anno 2008.
Art. 2
(Termini di pagamento)
1. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato entro il 31 luglio 2008 dagli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e dai periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2008.
COME PAGARE il contributo di vigilanza anno 2008?
Art. 3
(Modalità di pagamento)
1. Ad eccezione degli istituti credito iscritti nella sezione D del RUI, il versamento è effettuato utilizzando l’apposito bollettino MAV precompilato allegato all’avviso di pagamento che la società Equitalia Gerit S.p.A., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all’indirizzo di ciascun intermediario e perito, secondo le seguenti modalità:
a) senza addebito di commissioni:
a 1. presso tutte le filiali di qualsiasi azienda di credito o tramite home banking;
a 2. presso gli sportelli dell’agente di riscossione della provincia di Roma;
b) con addebito di commissioni:
b 1. presso gli uffici postali;
b 2. presso le ricevitorie SISAL tramite il tagliando precompilato allegato al bollettino MAV;
b 3. attraverso carta di credito collegandosi al sito www.equitaliagerit.it (previa registrazione) o telefonando al numero verde del Call Center 800 422 687;
b 4. mediante domiciliazione bancaria contattando il Call Center al numero sopra indicato e prenotando il pagamento delle successive fatturazioni con addebito sul proprio c/c bancario alle condizioni concordate con la propria banca.
2. Nel caso degli istituti di credito iscritti nella sezione D del RUI, il versamento è effettuato tramite bonifico bancario su un apposito c/c intestato a Equitalia Gerit S.p.A. specificato nell’avviso di pagamento che la società incaricata della riscossione dei contributi provvede ad inoltrare all’indirizzo di ciascun istituto di credito.
E SE NON HO RICEVUTO IL MAV per il pagamento del contributo di vigilanza anno 2008?
Art. 3
(Modalità di pagamento)
3. In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.equitaliagerit.it (previa registrazione).
COSA COMPORTA IL MANCATO PAGAMENTO del contributo di vigilanza anno 2008??
Art. 4
(Riscossione coattiva e cancellazione dal RUI e dal Ruolo Periti)
1. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private nonché l’avvio della procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi rispettivamente ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) e dell’art. 159, comma 1, lettera e) del citato Codice.
COSA SUCCEDE SE NON MI ARRIVA LA COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO del contributo di vigilanza anno 2008?
Chi non dovesse ricevere la comunicazione per il versamento dell’importo dovuto, sarà destinatario di una successiva comunicazione a mezzo raccomandata, con allegato il relativo bollettino MAV. Il mancato pagamento del contributo richiesto con la successiva comunicazione comporterà ogni conseguente deliberazione da parte di questa Autorità avverso i soggetti non in regola.