Iscrizione nella sezione C del RUI
I requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione C del Registro sono disciplinati dall’art. 17 comma 1 del Regolamento n. 5.
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.
I soggetti esercenti l’attività di intermediazione assicurativa prima del 1° gennaio 2006 possono consultare la sezione Iscrizione nella sezione C del RUI di soggetti esercenti attività di intermediazione assicurativa prima del 1° gennaio 2006.