Oggi parliamo di: responsabilità contrattuale
L’ordinamento giuridico italiano prevede due tipi di responsabilità, che hanno origine da due presupposti diversi:
• uno è quello della responsabilità extracontrattuale o aquiliana (curiosità: il nome deriva dal tribuno C.Aquilio che promosse un plebiscito nel III secolo a.c. – tramutato poi in legge – che definisce nella prima forma scritta i termini del risarcimento del danno e si basa sul principio del neminem laedere, cioè non arrecare danno ad altri).
Il concetto base stabilisce la responsabilità che ogni individuo si assume per qualsiasi danno arrecato ad altri a causa del proprio comportamento riprovevole (perché lesivo di un diritto altrui) e/o colpevole perché direttamente voluto ovvero frutto di una volontà “indiretta”, cioè non sufficientemente cosciente, vigile o cauta.
E’ regolato dall’art. 2043 cc.
Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
• L’altro tipo di responsabilità è la responsabilità contrattuale, che presuppone appunto l’esistenza di un contratto, di un obbligo a compiere una prestazione: il danno deriva dalla violazione di uno specifico dovere previsto dal contratto.
E’ regolata dall’art. 1218 cc
Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Quindi, in caso di un inadempimento, un obbligo contrattuale non rispettato, l’obbligato è tenuto a risarcire il danno causato alla controparte, salvo che non dimostri di essere stato impedito da cause di forza maggiore ed abbia agito con la diligenza necessaria (precisazione: la diligenza è, come indicato dall’art 1176 cc, quella “del buon padre di famiglia”, ma con la precisazione del 2°comma che in caso di attività professionale la diligenza deve essere valutata rispetto all’attività esercitata)
Art. 1176 cc
Diligenza nell’adempimento
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata
La distinzione tra i due tipi di responsabilità implica anche che, mentre nel caso della responsabilità extracontrattuale l’onere di dimostrare il danno e il dolo o la colpa è del danneggiato, nel caso di responsabilità contrattuale sarà il debitore a dover dimostrare che il suo inadempimento è dovuto a sopravvenute cause esterne di impossibilità: una volta che il danneggiato ha evidenziato l’inadempimento e l’entità del danno, il debitore (leggasi il professionista) è in automatico colpevole, salvo che non dimostri la forza maggiore.
La responsabilità extracontrattuale, che non presuppone l’esistenza di alcun tipo di rapporto tra danneggiato e danneggiante, trova la sua copertura assicurativa nelle polizze di Responsabilità Civile Privata o della Famiglia, così denominate perché usualmente coprono e risarciscono i danni causati dall’assicurato, dai suoi familiari o dalle sue cose (in alcuni casi anche dagli animali).
Nel caso della responsabilità contrattuale, la tutela assicurativa, oggi in alcuni casi obbligatoria, ma comunque indispensabile, è realizzata con coperture specifiche, che, se nella sostanza funzionano tutte sostituendosi all’assicurato nel risarcimento dei danni reclamati e dovuti relativi allo svolgimento della sua attività, si differenziano poi in relazione all’attività svolta ed al costo.
Si tratta delle polizze di Responsabilità Civile Professionale, che abbracciano sia l’attività delle professioni “codificate” (ad es. avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) sia quella dei dipendenti pubblici (medici, tecnici, incarichi elettivi o di nomina, ecc.) o anche degli amministratori e dei dirigenti aziendali.