Chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 97/2020
L’IVASS chiarisce le modifiche apportate dal Provvedimento n. 97 al Regolamento n. 40/2018 con particolare riguardo ai quesiti concernenti la distribuzione dei prodotti assicurativi.
Di seguito una rapida analisi delle risposte alle Faq presentate all’Istituto.
Consulenza e assistenza: differenze
Per ‘consulenza’ s’intende la fornitura al cliente di consigli specifici e personalizzati mentre per ‘assistenza’ s’intende l’accompagnamento nelle fasi di conclusione e esecuzione del contratto da parte dell’intermediario.
L’attività di consulenza viene fornita qualora il cliente la richieda mentre l’assistenza è parte integrante dell’attività di intermediazione.
L’IVASS specifica che il distributore, per qualsiasi tipologia di prodotto assicurativo o di contratto, deve garantire la rispondenza dei requisiti dello stesso con le richieste ed esigenze del cliente, anche qualora non sia richiesta consulenza.
Registrazione conversazioni telefoniche
Per quanto concerne la registrazione delle conversazioni telefoniche o elettroniche regolamentata dall’art. 83 del Regolamento n. 40/2018, l’IVASS chiarisce che tale registrazione deve riguardare l’integralità della conversazione e non soltanto una parte di essa anche se conclusiva, qualora il contratto sia promosso e concluso esclusivamente con tecniche di comunicazione a distanza e deve riguardare anche le conversazioni avviate dal cliente.
Ciò per garantire la tutela del cliente e dare supporto ad azioni di vigilanza volte a smascherare comportamenti illeciti.
La registrazione è dovuta anche quando l’azienda utilizza altri strumenti per la storicizzazione dello scambio informativo, ad esempio sistemi che consentono scambio di email in aree telematiche riservate; in questo caso all’obbligo di registrazione imposto dall’art. 83 si aggiunge quello dell’art. 67 che impone al distributore di conservare la documentazione per almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto.
Vendita di prodotti a distanza
Un’altra osservazione dell’IVASS riguarda la distribuzione di prodotti a distanza. L’IVASS sottolinea che la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 69 e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018 trova applicazione nei soli casi in cui tutte le fasi del processo vengano svolte a distanza, indipendentemente dalla circostanza che tali attività vengano poste in essere da un’apposita struttura organizzata a ciò deputata.
Incentivi percepiti dall’intermediario
Qualora siano previsti incentivi al raggiungimento di un obiettivo di collocamento di un prodotto assicurativo anche se questi sono indeterminabili, l’intermediario è tenuto a fornire una sintetica informativa al contraente che indichi l’esistenza dell’incentivo e il relativo metodo di calcolo.
La disciplina sugli incentivi si applica a tutti gli intermediari indicati dall’art. 68-bis comma 1 del Regolamento.
Informativa sul distributore
I dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente sia esso iscritto in E come persona fisica o come collaboratore di società iscritta in E, devono essere inseriti nell’Allegato 3 dell’Informativa precontrattuale prevista dagli artt. 56 e 68-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Non è necessario inserire i dati del collaboratore operante all’interno dei locali dell’intermediario.
Sedi secondarie
Il RUI indica soltanto la sede legale delle società di intermediazione. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020, ha eliminato l’indicazione nel RUI delle sedi secondarie degli intermediari, i quali, conseguentemente, non sono più tenuti a comunicare queste ultime all’IVASS, in sede di iscrizione e in caso di modifiche successive.
Regime di libera prestazione
L’iscrizione dei collaboratori in regime di libera prestazione nel RUI non è prevista dalla normativa con decorrenza dal 31 marzo 2021, in quanto un intermediario che opera in regime di libera prestazione di servizi in Italia non può avere una sede stabile sul territorio della Repubblica.
Collaborazione orizzontale
Il Provvedimento n. 97/2020 ha introdotto l’obbligo di comunicazione alle imprese mandanti degli accordi di collaborazione tra due intermediari di primo livello; ciò rende più trasparenti le operazioni di distribuzione e consente ai produttori di svolgere adeguate verifiche sul rispetto da parte dei distributori degli obblighi inerenti la POG.
L’obbligo di comunicazione si applica anche ai broker in relazione ad eventuali rapporti di collaborazione instaurati con le imprese.
Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato.