Provvedimento n. 99 del 6 ottobre 2020 – Procedimento sanzionatorio

Procedimento sanzionatorio: procedura per l’audizione a distanza delle parti
L’ISTITUTO DI VIGILANZA DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’Amministrazione digitale ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. c-bis);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni, in particolare: l’articolo 15, comma 5, che prevede la possibilità per i destinatari della contestazione di chiedere un’audizione, purché ne facciano specifica ed espressa istanza – anche in sede di allegazione delle memorie difensive – indirizzata al soggetto competente all’istruttoria; l’articolo 25, comma 2, secondo cui il Collegio cura l’audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

CONSIDERATO che l’audizione è disposta esclusivamente nei confronti del legale rappresentante della società (o altra persona da questi espressamente delegata) e/o delle persone fisiche destinatarie della contestazione che ne abbiano fatto espressa richiesta e che l’adozione da parte dell’IVASS di procedure per l’audizione a distanza delle parti può favorire l’esercizio del diritto di difesa qualora l’audizione in sede fosse impossibile o più difficilmente esperibile nei tempi ordinariamente previsti ovvero onerosa per la parte;

ADOTTA la seguente “Procedura per l’audizione a distanza delle parti”:

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Provvedimento si intende per:
    1. “audizione a distanza”: la partecipazione al procedimento sanzionatorio del soggetto destinatario della contestazione dell’IVASS, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, attraverso un collegamento audiovisivo tra il richiedente l’audizione e l’organo davanti al quale questa si svolge, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto;
    2. “firma digitale”: il particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
    3. “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata” e “firma elettronica qualificata”: le firme definite dall’articolo 3, comma 1, rispettivamente ai punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
    4. “IVASS o Istituto”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
    5. “soggetto competente all’istruttoria del procedimento”: il Collegio di Garanzia o il Servizio Sanzioni e Liquidazioni;
    6. “posta elettronica certificata” o “PEC”: il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
    7. “Skype”: il software utilizzato dall’Istituto per effettuare le audizioni a distanza con le modalità e le garanzie di cui alla lettera a).

Art. 2
(Istanza di audizione a distanza)

  1. Nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, il destinatario della contestazione, nel formulare istanza di essere sentito personalmente ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, può richiedere che l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito. A tal fine, comunica l’indirizzo di posta elettronica collegato al contatto Skype di riferimento.
  2. In mancanza di richiesta ai sensi del comma 1, nella comunicazione della data fissata per l’audizione prevista dall’articolo 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, l’IVASS informa l’interessato della possibilità di avvalersi della facoltà di audizione a distanza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito.
  3. Ove l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, si osserva la procedura disciplinata dagli articoli 3 e seguenti del presente provvedimento.

Art. 3
(Identificazione della parte)

  1. All’inizio dell’audizione la parte dichiara le proprie generalità e legge gli estremi del proprio documento di identità che vengono riportati nel verbale di cui all’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39. Esibisce inoltre davanti alla telecamera il suddetto documento per consentire l’identificazione da parte del soggetto competente all’istruttoria del procedimento.
  2. La procedura di cui al comma 1 viene espletata anche nei confronti di un eventuale avvocato o altro consulente che assiste la parte e che è altresì chiamato a confermare l’identità del proprio cliente.

Art. 4
(Svolgimento dell’audizione a distanza)

  1. Al termine dell’identificazione la parte dichiara di aver espressamente scelto l’audizione a distanza e conferma il proprio indirizzo PEC – ovvero l’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale la parte stessa risulti eventualmente assistita e identificata – al quale inviare copia del verbale.
  2. Nel verbale sono riportate le dichiarazioni della parte inerenti ai fatti oggetto del procedimento, nonché le informazioni di cui al comma 1.

Art. 5
(Lettura del verbale e trasmissione alla parte)

  1. Conclusa l’audizione viene data lettura del verbale alla parte che può proporre eventuali modifiche al fine di pervenire alla redazione di un testo finale condiviso.
  2. Copia del verbale viene trasmessa dall’IVASS all’indirizzo PEC comunicato dalla parte.

Art. 6
(Sottoscrizione e ritrasmissione del verbale all’IVASS)

  1. La parte sottoscrive il verbale con firma elettronica o digitale. Analoga procedura è svolta dall’eventuale avvocato o altro consulente che la assiste.
  2. Se la parte, o chi la assiste, non è dotata di firma elettronica o digitale, stampa il verbale in forma cartacea, vi appone la propria firma autografa e procede alla sua scansione ai fini della ritrasmissione.
  3. La parte trasmette, dall’indirizzo PEC comunicato all’indirizzo PEC del Servizio Sanzioni e Liquidazioni, il verbale sottoscritto digitalmente o la scansione del documento firmato in forma cartacea.
  4. Nel caso di cui al comma 2, trasmette in allegato al verbale la copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e riporta nel testo della PEC la seguente dichiarazione: “Si trasmette copia, sottoscritta con firma autografa, del verbale, composto da n. XX pagine, relativo all’audizione tenutasi a distanza in data gg/mm/aaaa, davanti al soggetto competente all’istruttoria del procedimento dell’IVASS”.

Art. 7
(Sottoscrizione del verbale da parte dell’organo competente dell’IVASS)

  1. Ricevuto il verbale sottoscritto dalla parte, il soggetto competente all’istruttoria dell’IVASS appone la firma elettronica o digitale.
  2. Il verbale sottoscritto da tutte le parti viene trasmesso all’indirizzo PEC comunicato dalla parte.

Art. 8
(Problemi tecnici della piattaforma)

  1. In caso di problemi tecnici della piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell’audizione a distanza, questa viene sospesa e rinviata ad altra data. Di tale evenienza viene dato atto nel verbale di audizione che viene sottoscritto dal soggetto competente all’istruttoria dell’IVASS e trasmesso alla parte via PEC con l’indicazione di una nuova data di convocazione.

 

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