Provvedimento IVASS n. 113 del 6 ottobre 2021 – Modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza
MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA A CARICO DELLE IMPRESE CON SEDE LEGALE NEGLI STATI ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AMMESSE AD OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO O DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive disposizioni modificative ed integrative e, in particolare, l’art. 335 il quale dispone l’obbligo per le imprese di assicurazione e riassicurazione di versare un contributo annuale di vigilanza;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante l’Attuazione della direttiva
2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II) e, in particolare, l’art. 1 comma 191 che ha modificato il comma 5 del citato art. 335 del decreto legislativo n. 209/2005 prevedendo che il contributo, calcolato al netto dell’aliquota per oneri di gestione, è versato da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione direttamente all’IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha integrato l’art. 335, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005 con la lettera e-bis), prevedendo anche per le imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo operanti in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi, iscritte negli elenchi in appendice all’albo di cui all’art. 26) del decreto legislativo n. 209/2005 l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza commisurato ai premi incassati in Italia;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche;
CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;
ATTESA la necessità di stabilire per l’esercizio 2021 e i successivi esercizi le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle norme citate,
DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- Sono tenute al pagamento del contributo di vigilanza le imprese con sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi ed iscritte negli elenchi in appendice all’albo di cui all’art. 26) del decreto legislativo n. 209/2005.
Art. 2
(Termini e modalità di pagamento)
- A decorrere dall’anno 2021, il contributo di vigilanza dovrà essere calcolato tenuto conto dei premi incassati in Italia sulla base dell’aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’anno di riferimento e versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio.
- L’IVASS provvederà a dare opportuna informativa sul proprio sito internet dell’avvenuta emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze che fissa l’aliquota contributiva.
- Il contributo relativo all’anno 2021, primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, dovrà essere versato in un’unica soluzione a saldo e conguaglio entro il 15 novembre 2021.
- Il versamento del contributo dovrà avvenire con le modalità indicate nel sito IVASS nell’area Per Imprese e Intermediari/Imprese/Contributo di vigilanza.
- Entro i termini indicati, dovrà essere compilata e trasmessa all’IVASS all’indirizzo di posta elettronica: contributo.imprese@ivass.it un’autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale dell’impresa o da un suo Delegato, corredata da apposita tabella di calcolo del contributo, utilizzando il modello allegato.
- I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Art. 3
(Riscossione coattiva)
- Il mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine stabilito, comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 335, comma 6, del decreto legislativo n. 209/2005 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Art. 4
(Pubblicazione)
- Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).
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