La nuova Direttiva IDD per i prodotti assicurativi
Scopriamo obiettivi, testo e novità della direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa
La Direttiva IDD, accompagnata dalle normative e dai regolamenti italiani di attuazione, rappresenta la stella polare che guida gli atti e i comportamenti delle imprese e dei soggetti della distribuzione assicurativa. Conoscere la legge aiuta a evitare sanzioni, oltre che ad assicurare ai propri clienti un trattamento trasparente e giusto.
Scopriamo insieme che cos’è la direttiva IDD, cosa prevede il testo e quali sono le ultime novità in merito, stabilite dalla legge italiana.
Che cos’è la direttiva IDD?
Innanzitutto cerchiamo di comprendere cosa significa IDD. Si tratta di un acronimo, che sta per Insurance Distribution Directive, ovvero Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa. Si riferisce quindi a tutte le attività assicurative e riassicurative proposte da intermediari qualificati, per stipulare contratti, prestare assistenza, offrire consulenza e così via.
Quando parliamo di direttiva IDD ci riferiamo alla Direttiva europea numero 2016/97, entrata in vigore il primo ottobre 2018.
La norma comunitaria si applica a tutti i prodotti assicurativi:
- Danni
- Puro rischio
- Risparmio
- Investimento
- Previdenza
In Italia, la direttiva europea è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 68, approvato il 21 maggio 2018. La norma italiana ha modificato il precedente Codice delle Assicurazioni private, il decreto legislativo numero 209 del 2005.
Come approfondiremo nel corso di questo articolo, la norma italiana è stata ulteriormente modificata dal D. Lgs. (decreto legislativo) n. 187 del 30 dicembre 2020.
A completare la normativa di riferimento sulla distribuzione assicurativa, sono intervenuti anche i regolamenti IVASS numeri 39, 40 e 41 del 2 agosto 2018, il regolamento n. 45 e il provvedimento n. 97 del 2020.
Qual è l’obiettivo della nuova direttiva IDD?
La direttiva europea IDD ha diversi obiettivi, che riguardano soprattutto la tutela dei consumatori.
La norma semplifica la gestione e rende più efficienti i registri, rafforza la vigilanza su imprese e intermediari, consolida l’ordinamento europeo, uniformando le normative e i regolamenti presenti nei diversi Paesi membri.
In questo modo, la direttiva IDD raggiunge diversi obiettivi:
- tutela del cliente, indipendentemente dalle modalità con cui sottoscrive qualsiasi tipo di prodotto assicurativo, semplificando e standardizzando le informazioni;
- imposizione di regole più severe per gli intermediari assicurativi, che devono sottostare a rigidi parametri di correttezza comportamentale;
- potenziamento delle sanzioni, che inoltre vengono comminate in tempi più rapidi, snellendo la procedura;
- armonizzazione delle leggi e dei regolamenti nazionali, in modo da creare condizioni eque per i diversi distributori;
- garanzia dell’evoluzione dei prodotti assicurativi con l’evolversi delle esigenze dei consumatori.
Direttiva IDD testo
Il testo della direttiva IDD prevede le formule introduttive di rito, in cui vengono specificate le intenzioni del legislatore, nel caso specifico il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea. Sono 79 le considerazioni che anticipano il testo vero e proprio.
Qui le istituzioni europee spiegano gli obiettivi e il campo di applicazione della direttiva: dall’armonizzazione delle disposizioni nazionali alla considerazione dell’importanza del ruolo degli intermediari assicurativi e riassicurativi, fino alla necessità di fissare delle sanzioni pecuniarie sufficienti per dissuadere comportamenti illeciti.
Il testo della direttiva IDD è suddiviso in 8 Capi:
- Capo I: Ambito di applicazione e definizioni, in cui vengono esplicitati i soggetti a cui sono destinati le norme, in questo caso, coloro che svolgono “un’attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi” all’interno di uno Stato membro;
- Capo II: Requisiti per la registrazione, in cui vengono stabiliti i parametri dei registri nazionali a cui gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere iscritti;
- Capo III: Libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento, in cui si fissa il principio del libero mercato per i soggetti di intermediazione, in qualunque Stato membro, previa comunicazione agli organi deputati;
- Capo IV: Requisiti organizzativi, che si sofferma sui requisiti di formazione e sviluppo professionali posseduti dagli operatori del settore assicurativo e riassicurativo negli Stati membri;
- Capo V: Obblighi di informazione e norme di comportamento, in cui vengono definite le norme di condotta che devono ispirare tutti i distributori di prodotti assicurativi, che dovrebbero agire “sempre in modo onesto, imparziale e professionale”. Il Capo V definisce anche le norme in materia di conflitto d’interesse, trasparenza e obblighi informativi;
- Capo VI: Requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, che stabilisce ulteriori requisiti da mettere in atto quando la vendita di prodotti di investimento assicurativi è effettuata da un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione;
- Capo VII: Sanzioni e altre misure, in cui vengono definite le sanzioni penali e amministrative da comminare in caso di violazione della legge;
- Capo VIII: Disposizioni finali su protezione dei dati personali, deleghe e atti delegati, periodo transitorio e recepimento.
Gli 8 capi in cui è suddivisa la direttiva sono a loro volta suddivisi in un totale di 46 articoli, a cui si aggiungono inoltre tre allegati:
- Allegato I che elenca i requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale da parte degli intermediari di settore;
- Allegato II, a sua volta suddiviso in Parte A (Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive) e Parte B (Termini di recepimento nel diritto interno di cui all’articolo 44);
- Allegato III: Tavola di concordanza.
Il testo completo della direttiva IDD, in italiano è disponibile su EUR-Lex, il sito ufficiale dell’Unione Europea dedicato alle normative comunitarie.
Ultime novità
Abbiamo già accennato al fatto che la normativa nazionale sulla distribuzione assicurativa è stata ulteriormente modificata negli ultimi anni. L’ultima norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale è stata infatti il Decreto Legislativo numero 187 del 30 dicembre 2020, entrato in vigore il 9 febbraio 2021.
La norma è intervenuta integrando e correggendo alcune disposizioni del Decreto Legislativo numero 68 del 21 maggio 2018, che aveva recepito la Direttiva IDD 2016/97.
L’obiettivo del nuovo provvedimento è di garantire la “maggiore aderenza” della norma nazionale alla direttiva IDD e rendere più chiaro l’articolato.
Le modifiche introdotte dal decreto 187/2020 sono numerose. Andiamo ad analizzare le principali novità.
Definizioni
Cambia innanzitutto la definizione dei concetti di distribuzione assicurativa e riassicurativa, con l’articolo 106 che oggi viene rivisto per delimitare con maggiore precisione la nozione di distribuzione, soprattutto rispetto ai siti comparativi, utilizzati per aiutare il consumatore a orientarsi all’acquisto di prodotti assicurativi. Per quanto riguarda la distribuzione riassicurativa, il nuovo decreto precisa che l’attività resta tale anche qualora non fosse presente un intermediario riassicurativo nell’impresa.
Formazione, aggiornamento e iscrizione al RUI
La normativa italiana ridefinisce alcuni aspetti dell’attività dei soggetti che esercitano attività di distribuzione:
- anche dipendenti e collaboratori di intermediari a titolo accessorio sono obbligati all’iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari);
- persone fisiche che vogliono iscriversi alla sezione F del RUI devono possedere “adeguate cognizioni e capacità professionali”, individuate e accertate secondo quanto stabilisce l’IVASS;
- agenti e broker persone fisiche devono possedere determinati requisiti di onorabilità, per esempio non aver riportato condanne contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e così via;
- il soggetto responsabile della distribuzione assicurativa di banche e intermediari finanziari deve “possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità” stabiliti dall’IVASS;
- le imprese del settore sono obbligate a formare e aggiornare adeguatamente i dipendenti;
- la cancellazione dal Registro richiesta da impresa o intermediario potrà essere attuata anche con procedimento sanzionatorio in corso. Le persone fisiche radiate potranno fare domanda di reiscrizione in caso di riabilitazione.
Pubblicità
Le imprese del settore devono rispettare adeguati criteri di “diligenza, correttezza e trasparenza”, evitare conflitti d’interesse e “salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati” sia durante l’esecuzione dei contratti assicurativi, sia quando mettono in atto comunicazioni pubblicitarie.
Obblighi informativi nella vendita abbinata
Il nuovo articolo 120 quinquies prevede trasparenza informativa nella proposta di vendita di un prodotto assicurativo abbinata a prodotti/servizi accessori. In particolare, il distributore deve spiegare nel dettaglio i diversi componenti del pacchetto, con costi e oneri separati. L’IVASS e la CONSOB, in base alle proprie diverse competenze, possono applicare misure cautelari e interdittive nella vendita abbinata, se ritengono che sia dannosa per i consumatori.
Obbligo di risoluzione stragiudiziale
Con il nuovo decreto, imprese e intermediari sono obbligati ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato.
Sul tema, è importante rilevare che il presidente dell’Ivass e direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, ha dichiarato, a ottobre 2022:
«Per l’arbitro assicurativo dovremmo essere finalmente in dirittura d’arrivo»
Sanzioni e contributi di vigilanza
Ecco le novità introdotte invece sul fronte delle sanzioni pecuniarie:
- la sanzione amministrativa è fissata da Euro 30.000,00 fino al 10% del fatturato. Altra novità, qualora il fatturato non sia determinabile, “la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni”;
- l’estensione del potere sanzionatorio dell’IVASS;
- l’obbligo di comunicazione dell’IVASS all’AEAP (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) di tutte le sanzioni irrogate;
Per quanto riguarda i contributi di vigilanza, infine, il decreto legislativo obbliga al versamento anche:
- imprese con sede legale in un altro Stato membro, ma che operano in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi;
- gli enti creditizi e le imprese di investimento (definiti dal regolamento europeo 575/2013);
- persone fisiche e giuridiche iscritte nell’elenco del Codice.
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Restare al passo delle normative nel settore dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa può essere complicato. Alle direttive europee, come quella sull’IDD che abbiamo analizzato, si sovrappongono poi le norme nazionali di recepimento e i regolamenti di enti come l’IVASS.
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