Guida Intermediario

Questa Guida dell’intermediario assicurativo è stata creata per venire incontro alle esigenze degli Intermediari Assicurativi, dei Broker, degli Agenti che già operano e per coloro che vogliono intraprendere questa carriera, cercando di chiarire la nuova normativa, sviscerando requisiti e modalità di iscrizione per ogni sezione e per ogni settore.

Il 1° febbraio 2007, poi prorogato al 28 febbraio attraverso il decreto “milleproroghe”, è entrato in vigore il nuovo Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n° 209 e consultabile on-line sul sito dell’ISVAP all’indirizzo: https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica/
Il Registro si divide in 5 sezioni così ripartite:

  • Sezione A: gli agenti di assicurazione, ossia gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
  • Sezione B: i mediatori, o broker assicurativi, ossia gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
  • Sezione C: i produttori diretti, ossia gli intermediari che, anche in via sussidiaria, rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato, esclusivamente per l’impresa medesima;
  • Sezione D:
    • – le banche autorizzate ai sensi dell’ art. 14 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n° 38;
    • – gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco specile di cui all’art. 107 del ecreto legislativo 107 del 1 settembre 1993, n° 38;
    • – le SIM, le Società di Intermediazione Mobiliare autorizzate ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n° 58;
    • – le Poste Italiane – Divisione servizi di Bancoposta, autorizzata ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo del 2001, n° 144;
  • Sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.

Con l’istituzione del Registro Unico solamente gli iscritti potranno intermediare e stipulare polizze e questo opera una tutela a favore dei consumatori attraverso la formazione e la verifica costante della qualità professionale degli intermediari.

   

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