Provvedimento n. 144 del 4 Giugno 2024 – Modifiche al Regolamento n. 44 del 2019
PROVVEDIMENTO IVASS N. 144 DEL 04 GIUGNO 2024
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L’UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, recante la riformadella vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, 16, commi 1 e 2, 23, comma 3, e 24, comma 4;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinquies, 30-septies e 215-bis e le disposizioni di attuazione degli articoli 30 e 215-bis in materia di sistema di governo societario;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
VISTI gli Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea “sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (che modificano gli
orientamenti congiunti ESAs/2016/72)” (EBA/GL/2021/16);
VISTI gli Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea “ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37” (EBA/GL/2021/02);
VISTI gli Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE) “sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849” (EBA/GL/2022/05);
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
INDICE
Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 4 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 10 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 11 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 6 (Inserimento dell’articolo 11-bis nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 7 (Modifiche all’articolo 12 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 8 (Modifiche all’articolo 13 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 9 (Modifiche all’articolo 14 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 10 (Modifiche all’articolo 15 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 11 (Modifiche all’articolo 16 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 12 (Modifiche all’articolo 17 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 13 (Modifiche all’articolo 18 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 14 (Modifiche all’articolo 19 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 15 (Modifiche all’articolo 20 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 16 (Modifiche all’articolo 22 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 17 (Modifiche all’articolo 23 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 18 (Inserimento dell’articolo 23-bis nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 19 (Modifiche all’articolo 24 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 20 (Modifiche all’articolo 47 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 21 (Modifiche all’articolo 48 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 22 (Modifiche all’articolo 49 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
Art. 23 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 1 dell’articolo 2 (Definizioni) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) “organo con funzione di gestione”,
i. nelle società che hanno adottato i sistemi di cui agli articoli 2380, comma 1, o 2409- sexiesdecies del codice civile
– il Comitato esecutivo, oppure, se tale organo non è previsto dallo statuto o comunque non è stato istituito,
– l’amministratore delegato o, in caso di pluralità, collegialmente tutti gli amministratori delegati quando i compiti di amministrazione quotidiana dell’impresa o dell’intermediario assicurativo vengano delegati – ai sensi dell’articolo 2381, comma 2 – esclusivamente a tali consiglieri ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano nominati,
– il direttore generale quando i compiti di amministrazione quotidiana dell’impresa o dell’intermediario assicurativo vengano affidati – ai sensi dell’articolo 2396 del codice civile – esclusivamente a tale dirigente all’atto della nomina da parte dell’assemblea o per disposizione statutaria ovvero, nel caso in cui neppure quest’ultimo sia nominato,
– il Consiglio di Amministrazione;
ii. il Consiglio di gestione nelle società che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del codice civile;
iii. tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l’amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all’articolo 2380, commi 1 e 2;
iv. il rappresentante generale nelle sedi secondarie;
v. il titolare dell’impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi; - Al comma 1 dell’articolo 2 (Definizioni) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
p) “organo amministrativo”: l’organo cui è attribuita – per legge o per statuto – la funzione di supervisione strategica, e specificamente
i. il consiglio di amministrazione,
ii. il consiglio di gestione oppure il Consiglio di sorveglianza, quando ha il potere di deliberare nelle materie previste dall’articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis), nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del codice civile,
iii. tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l’amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all’articolo 2380, commi 1 e 2,
iv. il titolare dell’impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi,
v. per le sedi secondarie, il rappresentante generale; - Al comma 1 dell’articolo 2 (Definizioni) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
r) “orientamenti”: gli orientamenti indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri nonché agli intermediari bancari e agli intermediari finanziari, emanati congiuntamente dalle Autorità Europee di Vigilanza (AEV) sino al 31 dicembre 2019 e, successivamente, dall’Autorità Bancaria Europea ai sensi degli articoli 17, 18 e 48 della Direttiva (UE) 2015/849
del 20 maggio 2015 nonché dell’articolo 1, paragrafo 2, secondo periodo, del Regolamento (UE) 1093/2010 del 24 novembre 2010. - Al comma 1 dell’articolo 2 (Definizioni) la lettera pp) è sostituita dalla seguente:
pp) “disposizioni sul sistema di governo societario”: gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30- quinquies, 30-sexies, 30-septies e 215-bis del Codice ovvero, in relazione alle imprese di assicurazione locali, l’articolo 51-ter del Codice e le disposizioni di dettaglio in materia di
Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Il comma 5 dell’articolo 4 è abrogato.
Articolo 3
(Modifiche alla rubrica della Sezione II e all’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Le parole “alta direzione” sono eliminate dalla rubrica della Sezione II (Ruolo degli organi sociali)
e dell’articolo 9 (Organi sociali) - Al comma 1 le parole “Gli organi amministrativo e di controllo e l’alta direzione” sono sostituite con le seguenti “L’organo amministrativo, l’organo con funzione di gestione e l’organo di controllo”
- Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
2. La composizione collettiva degli organi sociali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all’attività e al modello di business dell’impresa.
3. Le imprese valutano l’idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo sulla base della politica aziendale – definita ai sensi dell’articolo 76 del Codice, del Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 76, comma 1-quater e delle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario – per l’identificazione e la valutazione
del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi, nonché sulla base della procedura definita nelle medesime disposizioni.
4. Le imprese osservano la procedura definita nel Regolamento – adottato ai sensi dell’articolo 76, comma 1-quater e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario – per valutare l’idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo in relazione all’assunzione di incarichi aggiuntivi, agli eventi sopravvenuti e ai rinnovi, alla sospensione dagli incarichi e alla decadenza.
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 10 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 1 dell’articolo 10 (Organo amministrativo) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) approva, in conformità con gli orientamenti strategici di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, una politica aziendale che – per assicurare coerenza con l’effettiva esposizione al rischio di riciclaggio – indichi le scelte rilevanti riguardanti
– gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni,
– la conservazione dei dati, l’adeguata verifica, inclusi i principi generali per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad “alto rischio”,
– gli specifici requisiti di professionalità del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, le ipotesi di conflitto di interesse e le misure atte a prevenirli e mitigarli, nonché i criteri per verificare la disponibilità di tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico,
– le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall’autovalutazione e le violazioni o carenze di cui all’articolo 14, lettera i); - Al comma 1 dell’articolo 10 (Organo amministrativo), dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis)nomina e revoca il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio verbalizzando in modo analitico la valutazione svolta circa il possesso dei requisiti di cui alla lettera b); - Al comma 1 dell’articolo 10 (Organo amministrativo), lettera c) dopo la parola “assicura”, sono inserite le seguenti “con continuità, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna,”.
- Al comma 1 dell’articolo 10 (Organo amministrativo), la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) definisce i requisiti di idoneità del titolare della funzione antiriciclaggio e – sulla base del principio di proporzionalità – del sostituto nonché, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette – coerentemente con i requisiti definiti per i titolari delle funzioni di verifica della conformità alle norme, di gestione dei rischi e di revisione interna – nell’ambito della politica aziendale per l’identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi nonché ne valuta la sussistenza con cadenza almeno annuale; qualora tali requisiti siano venuti meno, osserva la procedura definita nel Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 76, comma 1-quater e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario; - Al comma 1 dell’articolo 10 (Organo amministrativo), dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f-bis) assicura che il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull’esposizione al rischio di riciclaggio dell’impresa; - Al comma 1 dell’articolo 10 (Organo amministrativo) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell’autovalutazione del rischio di riciclaggio e il piano di attività programmate, nonché, le relazioni del titolare della funzione antiriciclaggio sull’attività svolta e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio, non appena presentate;
Articolo 5
(Modifiche all’articolo 11 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Le parole “alta direzione” sono eliminate dalla rubrica dell’articolo 10 e dal comma 1 e sono sostituite dalle seguenti: “organo con funzioni di gestione”.
- Al comma 1, lettera b) dell’articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) dopo le parole “controlli antiriciclaggio” sono aggiunte le seguenti “nonché per la designazione dei singoli dirigenti, appartenenti all’Alta Direzione, specificamente delegati alla realizzazione di ciascun intervento e per il monitoraggio di quanto da essi realizzato; formalizza le motivazioni della decisione di non accogliere eventuali proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio”.
- Al comma 1, lettera c) dell’articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) dopo le parole “articolo 10” sono aggiunte le seguenti: “nonché tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emanate dalle autorità”.
- Al comma 1, lettera f) dell’articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) le parole “tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti emanati dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali” sono sostituite dalle seguenti “nonché tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emanate dalle autorità”.
Articolo 6
(Inserimento dell’articolo 11-bis nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Dopo l’articolo 11 (Organo con funzione di gestione) è inserito il seguente articolo:
Articolo 11-bis (Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio)
1. Le imprese e gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice nominano quale consigliere responsabile per l’antiriciclaggio un componente dell’organo amministrativo ferma restando la responsabilità collettiva dello stesso organo. L’incarico ha natura esecutiva. I compiti del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio possono essere affidati al direttore generale, nel caso in cui quest’ultimo costituisce l’organo con funzione di gestione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) e l’organo amministrativo è composto soltanto da 2 componenti.
2. Il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio:
a) possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;
b) dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti;
c) è membro del Comitato esecutivo, se esistente, e non può essere componente non esecutivo di alcun comitato costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione né membro del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-sexiesdecies del codice civile;
3. Il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l’organo amministrativo e l’organo con funzione di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti, ai fini dell’esercizio delle rispettive attribuzioni.
4. Il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio:
a) monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate alla natura, portata e complessità del rischio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti;
b) coadiuva l’organo amministrativo nelle valutazioni concernenti l’articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio;
c) assicura che gli organi sociali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
d) informa gli organi sociali delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
e) verifica che il titolare della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all’antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;
f) assicura che le problematiche e le proposte di intervento formulate dal titolare della funzione antiriciclaggio siano valutate dall’organo amministrativo.
5. Nel caso di intermediari assicurativi che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa in forma di impresa individuale oppure di società priva di organi collegiali o di una pluralità di amministratori, i compiti di cui alla lettera a) del comma 4 sono svolti dal titolare dell’impresa individuale o dall’amministratore unico. L’amministratore unico, inoltre, informa l’organo di controllo, se istituito, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 4.
Articolo 7
(Modifiche all’articolo 12 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 2, lettera b) dell’articolo 12 (Organo di controllo) la parola “aziendali” è sostituita da “sociali”.
Articolo 8
(Modifiche all’articolo 13 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Il comma 1 è sostituito dal seguente:
Le imprese istituiscono una funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi intrinseci dell’attività dell’impresa. Tale funzione è denominata funzione antiriciclaggio. - Al comma 4, dell’articolo 13 (Funzione antiriciclaggio) la lettera a) sostituita dalla seguente
a) è costituita in forma di specifica unità organizzativa oppure – tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio intrinseco all’attività dell’impresa e della ridotta portata e complessità dello stesso e purché ciò non pregiudichi l’efficacia e la qualità dei controlli – è attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi; in tale
ultimo caso è possibile ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali assicurandone l’indipendenza attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse; - Al comma 4, dell’articolo 13 (Funzione antiriciclaggio) la lettera d) sostituita dalla seguente
d) riferisce tramite il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio e, quando lo reputa opportuno, anche direttamente agli organi sociali cui, mediante adeguate procedure di reporting, dà contezza dell’attività svolta, delle verifiche effettuate e delle eventuali
raccomandazioni formulate; collabora con le funzioni fondamentali al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.
Articolo 9
(Modifiche all’articolo 14 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 2, lettera f) dell’articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) le parole “agli organi aziendali e all’alta direzione” sono sostituite con le seguenti “agli organi sociali, ai dirigenti specificamente delegati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b)”.
- Al comma 2, lettera h) dell’articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) le parole “agli organi aziendali e all’alta direzione” sono sostituite con le seguenti “agli organi sociali e al consigliere responsabile per l’antiriciclaggio”.
- Al comma 2, lettera j) dell’articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) dopo le parole “dei collaboratori” sono aggiunte le seguenti “nonché stabilisce indicatori per verificare l’efficacia della formazione erogata”.
- Al comma 2, dell’articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
o) presenta – annualmente e comunque in caso di significative modifiche del rischio cui l’impresa è esposta – direttamente agli organi sociali o per il tramite del consigliere responsabile dell’antiriciclaggio, una relazione
i. sulle attività svolte e le verifiche compiute, incluse quelle oggetto di esternalizzazione,
ii. sulle valutazioni effettuate,
iii. sulle criticità e carenze rilevate, nonché sull’eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione,
iv. sulle raccomandazioni formulate per la loro rimozione e per il potenziamento della funzione, nonché sullo stato e sui tempi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora non ancora realizzati,
v. sull’attività formativa,
vi. sui risultati dell’esercizio di autovalutazione condotto ai sensi delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio,
vii.contenente il piano delle attività programmate, tra cui il piano delle azioni correttive ancora da intraprendere, tenuto conto delle carenze riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati; - Al comma 2, dell’articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) dopo la lettera p) è inserita la seguente:
q) garantisce che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all’articolo 48 del decreto antiriciclaggio adottate siano portate a conoscenza di tutto il personale.
Articolo 10
(Modifiche all’articolo 15 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 1 dell’articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) dopo le parole “comma 1, lettera b)” sono aggiunte le seguenti “La responsabilità della funzione può essere attribuita al consigliere responsabile per l’antiriciclaggio purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia, salvo il caso dell’amministratore unico. Tale soluzione può essere adottata tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio e della ridotta portata e complessità dello stesso”.
- All’articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
1-bis Contestualmente alla nomina del titolare della funzione deve essere individuato dall’organo amministrativo un delegato in possesso di competenza ed esperienza adeguate per assumere temporaneamente le funzioni del titolare in caso di assenza o di dubbi sulla sua integrità. - Il comma 2 dell’articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:
2. Il titolare soddisfa i requisiti di idoneità fissati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del presente regolamento, e deve disporre del tempo necessario all’efficace adempimento dei suoi compiti. Il titolare della funzione non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Assiste alle riunioni dell’organo amministrativo o di quello di controllo, su richiesta del rispettivo Presidente. La partecipazione può essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate. - ll comma 5 dell’articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:
5. L’impresa comunica le proprie valutazioni in merito al possesso dei requisiti, al conferimento dell’incarico, al rinnovo, alle eventuali dimissioni, alla decadenza, alla sospensione e alla revoca, nonché ad ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell’idoneità alla carica secondo le modalità disciplinate dal Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 76, comma 1-quater e dalle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario. - I commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) sono abrogati.
Articolo 11
(Modifiche all’articolo 16 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019
- L’articolo 16 (Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:
Articolo 16
(Esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 274 degli Atti delegati e dall’articolo 30-septies del Codice e in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all’articolo 30, comma 5, del Codice, l’impresa può concludere – previa approvazione da parte dell’organo amministrativo – un accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio di cui all’articolo 14 del presente Regolamento, o di parte di essi, anche nell’ambito del gruppo, se appropriato in ragione della natura e della ridotta portata e complessità del rischio intrinseco di riciclaggio associato alla propria attività, e qualora l’assolvimento dei compiti della funzione antiriciclaggio al proprio interno non risponda a criteri di economicità, efficienza e affidabilità. La responsabilità per la corretta gestione del rischio di riciclaggio rimane, in ogni caso, in capo all’impresa.
2. L’impresa designa al proprio interno il titolare, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione antiriciclaggio i cui compiti siano esternalizzati. Il titolare soddisfa i requisiti di idoneità fissati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del presente regolamento; nonché conoscenze ed esperienze necessarie a consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati
raggiunti dai fornitori di servizi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, il responsabile dei compiti esternalizzati presso il fornitore o subfornitore dei servizi possiede i requisiti di idoneità richiesti a coloro che ricoprono nell’impresa il ruolo di titolare della funzione antiriciclaggio fissati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del presente regolamento.
4. L’impresa documenta adeguatamente, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, lettera e) del Codice, il processo che individua i compiti della funzione antiriciclaggio tra quelli da esternalizzare.
5. L’impresa nell’ambito della politica di esternalizzazione fornisce evidenza del processo di analisi effettuato ai fini della conclusione dell’accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio. In particolare, l’impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando quelli tra il fornitore di servizi e l’impresa, o con soggetti concorrenti.
6. L’analisi di cui al comma 5 è condotta al fine di comprendere i principali rischi derivanti dall’esternalizzazione, individuare le relative strategie per la mitigazione e gestione, nonché per una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare i compiti della funzione antiriciclaggio. Le valutazioni dell’impresa sono adeguatamente documentate e riviste, laddove opportuno.
7. L’impresa che affida ad un terzo i compiti della funzione antiriciclaggio garantisce anche, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 274, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall’articolo 30-septies, comma 2, del Codice, che le modalità di esternalizzazione non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell’impresa e la continuità delle sue attività.
8. Oltre a quanto stabilito dall’articolo 274, paragrafo 4, degli Atti delegati, l’accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio prevede almeno:
a) la chiara definizione dell’attività oggetto dell’esternalizzazione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo, nonché degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell’esercizio della funzione;
b) le modalità e la frequenza della reportistica al titolare della funzione antiriciclaggio;
c) che l’impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso;
d) che l’impresa possa recedere dal contratto o modificarlo in caso di richiesta dell’IVASS;
e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza il consenso dell’impresa;
f) che siano acquisite informazioni con riguardo all’adozione da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse di cui all’articolo 274, paragrafo 3, lettera b), degli Atti delegati.
9. Salvo quanto previsto dal comma 10, l’accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio può essere concluso solo con fornitori con sede legale nello SEE, secondo quanto previsto nei commi 11 e 12. In tal caso l’impresa assicura altresì che siano adeguatamente definiti:
a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;
b) modalità e frequenza dei rapporti con l’organo amministrativo e l’organo con funzione di gestione;
c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell’operatività e nell’organizzazione dell’impresa di assicurazione.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, è consentita, previa autorizzazione dell’IVASS, l’esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio ad un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, purché ricompreso nell’ambito del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice. L’impresa allega all’istanza gli elementi informativi di cui ai successivi commi 11 e 12.
11. Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 30-septies, comma 3 del Codice e dal comma 9, del presente articolo, nel caso di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio ad un fornitore con sede legale nello SEE, l’impresa ne dà preventiva comunicazione all’IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto e, ove non illustrati nella bozza del contratto, una relazione che descriva, in modo analitico:
a) le motivazioni sottostanti la decisione di esternalizzare i compiti della funzione, la determinazione del corrispettivo, la scelta del fornitore;
b) ogni ulteriore informazione che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità,
c) la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell’attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell’IVASS.
É altresì comunicato il nominativo del responsabile presso il fornitore.
12. Se i compiti della funzione antiriciclaggio vengono esternalizzati ad un fornitore con sede nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, l’impresa ne dà preventiva comunicazione all’IVASS, almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, indicando:
a) il nominativo del fornitore di servizi;
b) il nominativo del responsabile, presso il fornitore;
c) l’oggetto, le ragioni e la durata dell’esternalizzazione, al fine di consentire all’IVASS la valutazione prevista dal comma 11.
In tale ipotesi, il rispetto dei criteri di economicità di cui al comma 1 si presume. La comunicazione può essere presentata anche dall’ultima società controllante italiana per conto delle società del gruppo interessate dall’esternalizzazione.
13. Il sistema di governo societario garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se i compiti della funzione antiriciclaggio fossero svolti direttamente dall’impresa. I rischi specifici connessi all’esternalizzazione sono inclusi nella politica di gestione dei rischi.
14. Ai fini di cui al comma 13, l’impresa adotta idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente lo svolgimento dei compiti della funzione antiriciclaggio esternalizzati, la conformità delle relative attività all’ordinamento, alle direttive e procedure aziendali ed ai termini dell’accordo di esternalizzazione, nonché il rispetto dei limiti operativi fissati dall’impresa, intervenendo tempestivamente qualora il fornitore non adempia agli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente. I presidi garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 30-septies, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di servizi ha sede legale fuori dallo SEE.
15. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 274, paragrafo 5, lettera d) degli Atti delegati e dall’articolo 30-septies del Codice, l’impresa che esternalizza i compiti della funzione antiriciclaggio adotta idonee misure per assicurare la continuità dell’attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività, in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all’articolo 30, comma 6, del Codice.
16. Se l’esternalizzazione è effettuata nell’ambito del gruppo, l’ultima società controllante italiana:
a) mantiene evidenza delle imprese che hanno esternalizzato i compiti della funzione antiriciclaggio fornendone informazione alle altre società del gruppo;
b) assicura che l’accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione antiriciclaggio a livello dell’impresa interessata.
17. L’IVASS verifica che l’esternalizzazione e l’esecuzione dei compiti della funzione antiriciclaggio rispettino le condizioni di cui al presente articolo.
18. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità del rischio di riciclaggio intrinseco all’attività dell’impresa, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l’IVASS ritenga che non possa essere assicurata la prevenzione dell’utilizzo dell’impresa a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all’impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto, come previsto dal comma 8, lettera d).
19. L’IVASS comunica all’impresa l’esistenza di eventuali motivi ostativi all’esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 11, o entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 12, complete della documentazione di supporto.
20. L’impresa comunica in ogni caso tempestivamente all’IVASS se in corso di contratto sono intervenuti sviluppi rilevanti, in merito all’esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio, con particolare riguardo a cambiamenti relativi al fornitore che incidono sul servizio.
21. L’impresa comunica all’IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione o di affidamento ad altro fornitore dei compiti della funzione antiriciclaggio.
22. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 274, paragrafo 4, lettere h) e i), degli Atti delegati, l’accordo di esternalizzazione assicura all’impresa, all’IVASS, alla UIF e alle Autorità la possibilità di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per le attività di monitoraggio, supervisione e controllo.
23. I compiti della funzione antiriciclaggio di ciascuna impresa del gruppo possono essere esternalizzati a un’unità specializzata costituita a livello di gruppo, a condizione che:
a) in ciascuna impresa del gruppo sia individuato il titolare della funzione antiriciclaggio che curi i rapporti con il titolare della funzione di gruppo;
b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.
24. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 22 si applicano anche quando i compiti della funzione antiriciclaggio sono esternalizzati a livello di gruppo.
25. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, da 8 a 15, da 17 a 22, si applicano anche quando i compiti di cui all’articolo 14 sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, alla funzione che svolge compiti omologhi presse la sede centrale.
Articolo 12
(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 1 dell’articolo 17 (Rapporti con le altre funzioni aziendali) le parole “anche in merito” sono sostituite dalle seguenti “e valutando il rischio connesso”. Dopo le parole “a nuovi prodotti, alla modifica di quelli esistenti” sono aggiunte le seguenti “o all’ingresso in un nuovo mercato e raccomandando le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi”.
Articolo 13
(Modifiche all’articolo 18 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 3 dell’articolo 18 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette), le parole “indipendenza, onorabilità e professionalità fissati nella politica aziendale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti “idoneità fissati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e)”
- Dopo il comma 5, dell’articolo 18 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette) è inserito il seguente:
5-bis Il legale rappresentante oppure – nel caso in cui il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette sia un soggetto diverso – il titolare della funzione antiriciclaggio definisce procedure di gestione delle operazioni sospette che garantiscano il trattamento prioritario di quelle caratterizzate da fattori di rischio particolarmente elevato.
Articolo 14
(Modifiche all’articolo 19 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 5 dell’articolo 19 (Funzione di revisione interna) le parole “l’organo amministrativo, l’alta direzione e l’organo di controllo” sono sostituite dalle seguenti “gli organi sociali”.
Articolo 15
(Modifiche all’articolo 20 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 2 dell’articolo 20 (Presidi in materia di rete distributiva) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) prevedono nell’ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta
– le regole di comportamento per prevenire rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio della propria attività,
– le modalità per scambiare informazioni relative alle “stesse operazioni” e agli “stessi clienti” riguardanti l’avvenuta segnalazione alla UIF ovvero informazioni ulteriori richieste da quest’ultima, nonché le richieste dell’Autorità giudiziaria, degli organi delegati alle indagini o delle autorità fiscali connesse all’esistenza o alla probabilità di accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo,
– la facoltà di eseguire verifiche dirette in loco;
Articolo 16
(Modifiche all’articolo 22 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 3, lettera b) dell’articolo 22 (Ruolo dell’ultima società controllante italiana) dopo le parole “l’ultima società controllante italiana” sono inserite le seguenti “- incluso il riporto diretto dei titolari delle funzioni antiriciclaggio delle predette società, anche estere, al titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo –“ e dopo le parole “verifica della clientela” sono inserite le seguenti “alla conservazione dei dati”.
- Al comma 3 dell’articolo 22 (Ruolo dell’ultima società controllante italiana) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
c) procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di gruppo. - Il comma 4 dell’articolo 22 (Ruolo dell’ultima società controllante italiana) è sostituito dal seguente:
4. L’ultima società controllante italiana è tenuta:
a) a nominare un componente dell’organo amministrativo quale responsabile per l’antiriciclaggio a livello di gruppo, il cui incarico ha natura esecutiva. Il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo, l’organo amministrativo e l’organo con funzioni di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto, ai fini dell’esercizio delle rispettive attribuzioni. Il consigliere assicura inoltre che il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo svolga in modo efficace i propri compiti;
b) a creare una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela. - All’articolo 22 (Ruolo dell’ultima società controllante italiana) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
5. L’ultima società controllante italiana garantisce che le società del gruppo attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dall’IVASS, dalla UIF ovvero, in relazione alle società estere, dalle competenti autorità.
Articolo 17
(Modifiche all’articolo 23 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 1 dell’articolo 23 (Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo) dopo le parole “istituita presso di essa, o” sono aggiunte le seguenti “tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi,”
Articolo 18
(Inserimento dell’articolo 23-bis nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Dopo l’articolo 23 (Organo con funzione di gestione) è inserito il seguente articolo:
Articolo 23-bis
(Titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo)
1. L’ultima società controllante italiana nomina un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.
2. Il titolare collabora con i titolari delle funzioni antiriciclaggio delle singole componenti delgruppo, incluse quelle estere, e garantisce che questi svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo politiche e procedure coerenti con quelle di gruppo. In particolare:
a) coordina l’esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del gruppo;
b) redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull’esposizione al rischio a livello di gruppo;
c) presenta all’organo amministrativo e a quello di controllo dell’ultima società controllante italiana una relazione annuale, sull’esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo;
d) elabora e sottopone all’organo amministrativo dell’ultima società controllante italiana procedure, metodologie e standard di gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;
e) stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.
Articolo 19
(Modifiche all’articolo 24 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 1 dell’articolo 24 (Gruppi con operatività transfrontaliera) dopo le parole “adeguata verifica della clientela” sono aggiunte le seguenti “, conservazione delle informazioni”.
- Al comma 2 dell’articolo 24 (Gruppi con operatività transfrontaliera) dopo le parole “assicurare la condivisione delle informazioni” sono aggiunte le seguenti “– anche relativamente al singolo cliente – “.
Articolo 20
(Modifiche all’articolo 47 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 2 dell’articolo 47 (Misure rafforzate di adeguata verifica) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) richiesta dell’autorizzazione per l’instaurazione del rapporto, l’esecuzione dell’operazione o per le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente da parte di un alto dirigente, il quale è tenuto ad acquisire il parere della funzione antiriciclaggio e, ove non intenda adeguarvisi, a formalizzare la motivazione e le misure da adottare per mitigare i rischi segnalati nel parere.
Articolo 21
(Modifiche all’articolo 48 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- All’articolo 48 (Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
2. Nel caso di cliente, beneficiario o dei rispettivi titolari effettivi residenti o aventi sede in paesi terzi ad alto rischio – diversi dai soggetti indicati nel comma 1 –, vengono applicate tutte le misure rafforzate di adeguata verifica previste nell’articolo 47, comma.
Articolo 22
(Modifiche all’articolo 49 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Al comma 4 dell’articolo 49 (Persone politicamente esposte) le parole “appartenenti all’alta direzione” sono sostituite dalla seguente “appositamente”.
Articolo 23
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il consigliere responsabile per l’antiriciclaggio è nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
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