Aggiornamento professionale annuale obbligatorio

Regolamento ISVAP 5/2006

L’art. 38 del Regolamento ISVAP 5/2006 prevede obblighi di aggiornamento professionale per tutti gli intermediari persone fisiche iscritti al RUI e per gli addetti all’attività di intermediazione operanti all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto alle sezioni A, B e D.

L’ISVAP dispone che l’aggiornamento annuale obbligatorio sia di 30 ore, di cui 15 ore in aula. Tali corsi di aggiornamento annuale obbligatorio dovranno essere tenuti da docenti specializzati o, nel caso di intermediari iscritti alla sezione E o per gli addetti all’attività di intermediazione, dagli intermediari che se ne avvalgono.
Oltre alla contemporanea presenza nello stesso luogo di docenti e discenti ed alla videoconferenza, l’ISVAP considera equivalenti alla formazione in aula prevista dal Regolamento tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte dall’evoluzione tecnologica, tra cui i corsi di aggiornamento on-line in modalità FAD.

Nonostante non sia previsto l’obbligo di iscrizione per gli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D, il Regolamento ISVAP 5/2006 prevede che siano in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari iscritti nella sezione E. Agli intermediari spetterà inoltre accertare periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti e astenersi dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza e assicurarsi che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale. Spetterà alle imprese di assicurazione verificare l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento professionale effettuati degli intermediari di cui si avvalgono. Tali verifiche devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall’unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all’ISVAP entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare. L’ISVAP ha inoltre la facoltà di verificare periodicamente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, l’assenza di cause di incompatibilità e l’osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale.

Esohero Obbligo Aggiornamento Professionale

Il Regolamento ISVAP n. 5 individua soltanto le seguenti cause di esonero dall’aggiornamento professionale:

  • gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
  • grave malattia o infortunio.
   

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