Circolare n. 3/12 – contenente disposizioni inerenti ai prodotti dei quali gli agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato
Con la Circolare n. 3 del 5 aprile 2012 l’OAM indica i “prodotti” e “servizi” per i quali gli agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati al primo comma dell’art. 128-quater del D.Lgs. n. 385/93.
L’OAM distingue i prodotti e servizi relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma dai prodotti e servizi relativi alla prestazione di servizi di pagamento.
Salvo quanto previsto dall’art. 128-quater, comma 6°, del D.Lgs. n. 141/10, gli agenti in attività finanziaria non possono assumere più di un mandato per singolo prodotto o servizio fra quelli indicati.