Dagli elenchi della Banca d’Italia agli elenchi dell’OAM
Il soggetto iscritto negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia è esonerato dalla prova d’esame se:
– abbia effettivamente esercitato l’attività di agenzia o di mediazione per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio (il triennio di effettivo esercizio dell’attività può essere computato prendendo in considerazione più periodi di tempo durante i quali sia stata svolta sia l’attività di agenzia che quella di mediazione, purché i periodi di tempo considerati non si sovrappongano cronologicamente);
– abbia percepito per tale attività compensi su base annua non inferiori a € 5.000.
L’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell’art. 17 della “Legge sul Risparmio”, n. 262/05) è equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell’esonero dall’esame e dalla prova valutativa. L’esenzione è ovviamente condizionata all’effettiva iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquiennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dalla Circolare n. 4/12 dell’OAM.
Qualora siano presenti tali requisiti, il soggetto deve presentare l’istanza di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge.
Tutti i soggetti che non abbiano presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco nel termine indicato dalla legge non possono più svolgere l’attività finanziaria esercitata.
L’attività stessa potrà essere ripresa soltanto dalla data di accoglimento da parte dell’Organismo di una nuova istanza di iscrizione.