Mandati
In base alle nuove disposizioni, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere l’attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Le norme prevedono comunque che, in determinati casi, l’agente possa assumere due ulteriori mandati (cfr. art.128- quater, comma 4, TUB)
Tale limitazione non si applica agli agenti nei servizi di pagamento.
L’agente in attività finanziaria può mantenere i mandati in essere fino alla scadenza dello specifico termine indicato dalla legge ovvero, se presenta domanda di iscrizione nel nuovo elenco, fino all’accoglimento o al rigetto dell’istanza. Scaduti tali termini il soggetto deve dismettere gli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti dalle nuove norme.