Circolare n. 10/13 – contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività per soggetti privi di un diploma di scuola superiore
OAM, organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in Attività finanziaria e dei Mediatori creditizi emana la Circolare n.10/13 contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale
Approvata dal Comitato di Gestione in data 22 gennaio 2013
L’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi considerato che con delibera in data 28 giugno 2012 il Comitato di Gestione dell’OAM ha disposto l’avvio dell’attività di gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; ritenuta la necessità di definire a quali condizioni e con quali modalità i soggetti già iscritti nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 e nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 possano conseguire l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’OAM pur in mancanza di un diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; considerato l’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 141/2010, il quale, tra l’altro, esonera dal superamento dell’esame previsto dall’art. 128-quinqies, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 385/1993 (di seguito T.U.B.) e dal successivo art. 128-septies, comma 1, lettera e), nonché della prova valutativa di cui all’art. 128-novies del già citato T.U.B., l’agente in attività finanziaria o il mediatore creditizio che hanno effettivamente svolto l’attività per uno o più periodi complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco; preso atto, altresì, che il citato art. 26, comma 2, attribuisce, nel periodo transitorio, maggior valenza all’esperienza maturata nell’esercizio della professione rispetto al requisito del superamento dell’esame o della prova valutativa considerata l’opportunità di applicare, sempre nel periodo transitorio previsto dal D.Lgs. n.141/10, il principio della prevalenza dell’esperienza maturata secondo i parametri sopra richiamati rispetto al possesso del diploma quinquennale, anche al fine di consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa ai soggetti sopracitati; ravvisata la necessità di consentire ai predetti soggetti di presentare l’istanza di iscrizione; considerata inoltre la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, DT 85076 del 30/10/2012; sentito il parere del Ministero dell’Economia – Dipartimento del Tesoro – Direzione V;
emana la seguente
CIRCOLARE
Art. 1
1. Gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi che, alla data del 31 ottobre 2012, erano iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n.374/99 e nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 per un periodo di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni negli ultimi cinque e che non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale o titolo di studio superiore possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 128- quater, comma 6, del T.U.B.
2. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono darne preventiva comunicazione all’OAM attraverso l’indirizzo di posta elettronica transitorio@organismo-am.it successivamente procedere alla presentazione dell’istanza secondo le modalità previste dal sistema telematico di gestione degli elenchi presente nel portale www.organismo-am.it.
3. L’istante potrà continuare a svolgere l’attività di agente in attività finanziaria fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
4. Decorso il termine di cui al comma 1°, la domanda di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria potrà essere presentata solo da coloro che saranno in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato nel corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, oltre agli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Art. 2
1. Fino alla decorrenza del termine indicato al precedente art. 1, comma 1°, gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi che, alla data del 31 ottobre 2012, erano iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 e nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 per un periodo di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni negli ultimi cinque ed in possesso di un diploma di scuola media superiore non quinquennale possono assumere incarichi di amministrazione o direzione presso società iscritte negli elenchi gestiti dall’OAM ovvero la qualità di dipendente o collaboratore ai sensi dell’art. 128-novies del T.U.B.
Art. 3
La presente Circolare è pubblicata nel sito dell’OAM nella parte accessibile al pubblico.
Roma, 22 gennaio 2013
OAM – IL PRESIDENTE