Regime transitorio
Ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell’elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalità gli agenti in attività finanziaria che:
a) alla data di adozione del del decreto 28 dicembre 2012, n. 256 sono iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
b) hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attività finanziaria iscritti.
Tali soggetti possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria entro il 28 Marzo 2013.
L’OAM comunica che, alla luce delle presumibili concentrazioni di accessi al portale dell’Organismo, nonchè di possibili difficoltà nell’uso della firma digitale, e della conseguente difficoltà di presentazione delle istanze di iscrizione nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, l’OAM considererà tempestive, ai fini del rispetto del termine del 28/03/2013 per la presentazione di tali istanze di iscrizione, con esonero dal corso di formazione professionale (previsto dall’art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 256) tutte le domande presentate da soggetti che cumulativamente:
1) abbiano regolarmente versato entro la data del 28/03/2013 il contributo di iscrizione previsto dalla Circolare n. 11/13 dell’OAM;
2) comunichino entro la data del 28/03/2013 all’indirizzo transitorio@organismo-am.it di non essere riusciti a presentare l’istanza per problematiche tecniche;
3) presentino effettivamente l’istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal portale dell’OAM entro e non oltre il giorno 30 APRILE 2013.
Si raccomanda pertanto agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento di procedere con tempestività alla presentazione delle istanze di iscrizione nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria per via telematica entro tale data e di non attendere i giorni prossimi alla scadenza suindicata, in quanto le richieste presentate dopo tale data non potranno più beneficiare del regime di esenzione dal corso di formazione professionale.