(Art. 11 e art. 15 del Reg. 40/2018)

Sono tenuti a stipulare il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile professionale (RC) gli Intermediari Assicurativi, sia persone fisiche che società, iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI che intendano svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica e di altri Stati Membri dell’UE.

Sono ugualmente tenuti alla stipula del contratto di assicurazione gli Intermediari iscritti nell’elenco annesso quando intendano richiedere l’iscrizione di propri collaboratori nella sezione E del RUI.

Il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile è stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 – Responsabilità Civile generale di cui all‘art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

  • garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario;
  • coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  • l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
  • garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

Resta fermo l’obbligo di sottoscrizione della polizza per poter essere iscritti al RUI.