Dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione al Registro sez. B
Le procedure per il trasferimento nel registro delle persone fisiche e delle società iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione sono disciplinate dall’art. 64 del Regolamento n. 5.
1. Le persone fisiche iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 11 e/o siano incluse nella copertura della polizza prevista dall’articolo 15 stipulata dalle società di cui al comma 8 per le quali operano, da attestare mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8C – Parte I.
2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza prevista dall’articolo 11 o di non essere inclusi nella polizza stipulata dalle società per le quali operano, sono iscritti nella sezione B come inoperativi.
3. Coloro che non trasmettono la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal comma 13 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una successiva iscrizione.
4. Alle persone fisiche, iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di rappresentanti legali, amministratori delegati, direttori generali delle società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1, sono attribuite le corrispondenti qualifiche, a condizione che le società attestino nell’allegato n. 8D di averli confermati nelle loro cariche. In caso contrario, tali soggetti vengono iscritti temporaneamente nella sezione B come inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all’ISVAP:
a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione B;
b) comunicazione di avvio dell’operatività in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una delle predette cariche presso altre società iscritte nel registro, corredate da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15;
c) comunicazione di interruzione del rapporto con la società. In questo caso rimangono iscritti nella sezione B come inoperativi.
5. Alle persone fisiche, iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di gestori presso le società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 1 e per le quali tali società non abbiano attestato nell’allegato n. 8D di avere attribuito la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione o una delle altre qualifiche di cui al comma 4, si applica il secondo periodo del medesimo comma 4.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 resta valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.
7. Le persone fisiche di cui al comma 1 che intendano iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8C.
8. Le società di mediazione assicurativa e/o riassicurativa iscritte nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B, previo assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di cui all’articolo 15, da attestare mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8D – Parte I. In ogni caso, le società individuano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), tra gli iscritti nel predetto Albo o tra coloro che hanno titolo per l’iscrizione nel registro almeno il rappresentante legale ed il responsabile dell’attività di intermediazione; solo qualora nominati, indicano anche l’amministratore delegato e il direttore generale.
9. Le società di cui al comma 8 che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza prevista dall’articolo 15 sono iscritte nella sezione B come inoperative.
10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il termine di cui al comma 13 non dà luogo al trasferimento nel registro.
11. Per le società di cui al comma 8 autorizzate ad esercitare la mediazione riassicurativa, ai fini del trasferimento nel registro rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso il termine di durata di tali società, stabilito antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale richiesto per la permanenza nel registro non potrà essere inferiore a quello previsto dall’articolo 14.
12. Le società di cui al comma 8 che intendano iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 70, presentano domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del modello di cui all’allegato n. 8D.
13. Il termine per la trasmissione all’ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo, ad eccezione di quanto indicato dal comma 4, è fissato al 31 dicembre 2006.