Iscrizione nella sezione B del RUI
I requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione B del Registro sono disciplinati dall’art. 8 del Regolamento n. 5.
1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
c) avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 9;
d) fermo restando quanto previsto dal comma 2, avere assolto l’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
e) esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia.
2. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c) ed e), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative.
Coloro già iscritti all’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione che devono trasferirsi nel Registro Unico possono consultare la sezione Dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione al Registro Sez. B.