Provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017 – Criteri di determinazione delle indennità spettanti

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI LIQUIDATORI ED AI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. INDENNITÀ SPETTANTI AI COMMISSARI LIQUIDATORI DI IMPRESE NON AUTORIZZATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 con cui all’ISVAP è subentrato l’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) ed, in particolare, l’art. 246, comma 3, il quale dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono determinate dall’IVASS in base ai criteri da esso stabiliti e sono a carico dell’impresa sottoposta alla procedura;

VISTO l’art. 280, comma 3, CAP il quale prevede che le indennità spettanti agli organi della procedura, nel caso di nomina delle medesime persone negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, sono determinate dall’IVASS valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure del gruppo;

VISTO altresì che l’art. 341, comma 1, CAP il quale stabilisce, tra l’altro, che l’art. 246, comma 3, si applica a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private;

RILEVATA l’esigenza di prevedere nuovi criteri di determinazione delle indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate e non autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, maggiormente aderenti all’opera professionale da essi svolta ed orientati al raggiungimento delle finalità primarie della liquidazione e al contenimento dei tempi di durata della procedura, in sostituzione di quelli contenuti nel provvedimento dell’ISVAP del 9 marzo 2007, n. 2509;

TENUTO CONTO di quanto già previsto dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni) e dai criteri stabiliti nel TUB (d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), fatte salve le specificità della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;

TENUTO ALTRESI’ CONTO delle previsioni contenute nella legge 19 ottobre 2017 , n. 155 di delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, , dove, all’articolo 2, comma 1, lettera l), si sottolinea, come principio generale, la necessità di “ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure”;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO
INDICE
Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Capo II – Criteri per la determinazione dei compensi dell’organo della procedura liquidatoria

Sezione I – Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa e gruppi assicurativi
Art. 2 (Indennità spettanti al commissario liquidatore)
Art. 3 (Modalità di liquidazione delle indennità)
Art. 4 (Acconti)
Art. 5 (Cessazione anticipata dall’incarico e sostituzione di commissari)
Art. 6 (Rimborso delle spese spettante al commissario liquidatore)
Art. 7 (Indennità e rimborso delle spese spettanti ai componenti del comitato di sorveglianza)
Art. 8 (Indennità e rimborso delle spese spettanti agli organi della procedura in caso di concordato)
Art. 9 (Liquidazione dei gruppi assicurativi)
Sezione II – Imprese non autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa
Art. 10 (Indennità e rimborso delle spese spettanti al commissario liquidatore)Capo III – Disposizioni transitorie e finali
Art. 11 (Abrogazioni)
Art. 12 (Procedure liquidatorie già in essere)
Capo IV – Entrata in vigore e pubblicazione
Art. 13 ( Pubblicazione ed entrata in vigore )
Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 ( Oggetto e finalità )

  1. Il presente provvedimento definisce nuovi criteri per la determinazione delle indennità spettanti agli organi della procedura liquidatoria, al fine di contemperare il principio di giusta remunerazione dell’opera professionale con quello di economicità dell’azione amministrativa e di perseguire il contenimento dei tempi di durata della procedura.

Capo II – Criteri per la determinazione delle indennità spettanti agli organi della procedura liquidatoria

Sezione I – Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa e gruppi assicurativi

Art. 2
(Indennità spettanti al commissario liquidatore)

    1. Al commissario liquidatore spetta un’indennità commisurata allo stato passivo accertato e un’indennità commisurata all’attivo realizzato.
    2. L’indennità commisurata allo stato passivo accertato è calcolata secondo il seguente criterio per fasce:
      • Fino a € 75.000.000 ›€ 100.000
      • Da € 75.000.000,01 a € 300.000.000 › € 200.000
      • Da € 300.000.000,01 a € 3.000.000.000 › € 300.000
      • Da € 3.000.000.000,01 a € 5.000.000.000 › € 400.000
      • Oltre € 5.000.000.000 › € 500.000

L’indennità commisurata all’attivo realizzato è calcolata dall’IVASS applicando, secondo una progressività per scaglioni, le aliquote percentuali regressive di seguito indicate all’ammontare dell’attivo realizzato:

    • Fino a € 20.000.000 › 0,50%
    • Da € 20.000.000,01 a € 100.000.000 › 0,45%
    • Da € 100.000.000,01 a € 1.000.000.000 › 0,20%
    • Da € 1.000.000.000,01 a € 5.000.000.000 › 0,09%
    • Oltre € 5.000.000.000 › 0,07%

Art. 3
(Modalità di liquidazione delle indennità)

  1. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2 sono definitivamente determinate dall’IVASS, su istanza motivata del commissario liquidatore, in occasione del rilascio dell’autorizzazione al deposito degli atti di cui all’art. 261, comma 1, CAP. La liquidazione delle indennità è comunque subordinata all’esecuzione del piano di riparto finale, previa autorizzazione dell’IVASS.
  2. Nel caso di nomina di due o più commissari liquidatori per una o più imprese, l’indennità complessiva è aumentata di una percentuale pari al 40% ed è ripartita fra i commissari in ragione dell’impegno profuso da ognuno.
  3. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2 non spettano al commissario liquidatore che sia stato revocato dall’incarico ai sensi dell’art. 246, comma 2, del CAP. Nel caso in cui prima della revoca dell’incarico siano stati corrisposti al commissario liquidatore acconti sulle indennità ai sensi dell’art. 4, questi restano definitivamente acquisiti a suo favore in relazione all’attività pregressa svolta.
  4. Il compenso complessivo degli organi di liquidazione, così come determinato sulla base dei criteri sin qui descritti, può essere incrementato o ridotto in misura non superiore al 50%. L’aumento può essere applicato tenuto conto dei seguenti criteri: a) complessità degli adempimenti svolti; b) delicatezza del contesto ambientale; c) celerità dell’azione degli organi; d) mantenimento, dopo la chiusura della procedura, della legittimazione processuale nell’ipotesi di cui all’art. 261, commi 7 e 8 CAP; e) contenimento dei costi; f) assunzione dell’incarico relativo alla liquidazione dei sinistri RC auto. La riduzione, invece, può essere prevista nel caso di sostituzione degli organi liquidatori da parte dell’IVASS, di non sollecito svolgimento dell’azione degli organi, di particolare semplicità della gestione liquidatoria, di ritardi negli adempimenti, di rilievi all’attività degli organi da parte della Vigilanza, di un ammontare particolarmente rilevante di spese di procedura in relazione alla complessità della liquidazione.
  5. Nella determinazione del compenso complessivo, particolare rilevanza sarà data alla celerità dell’azione ed al contenimento delle spese.

Art. 4
(Acconti)

  1. Nel corso della procedura, a seguito del deposito dello stato passivo da parte del commissario liquidatore, è disposto un acconto pari al 50% sull’indennità di cui all’art. 2, comma 2.
  2. Dopo la distribuzione di somme ai creditori a titolo di acconto o di riparto parziale, su istanza motivata del commissario liquidatore e previa autorizzazione dell’IVASS, possono essere disposti acconti anche sull’indennità commisurata all’attivo, tenendo conto dei criteri e dei limiti indicati dall’art. 2, comma 3; dall’art. 3, commi 1 e 2; e dall’art. 5. Gli acconti sull’attivo realizzato sono calcolati utilizzando l’aliquota media determinata in funzione dell’attivo realizzabile ed applicando la riduzione del 50% di cui al comma 4 dell’art. 3.
  3. Eccezionalmente possono essere disposti acconti sull’indennità commisurata all’attivo anche qualora la complessità della procedura liquidatoria abbia comportato un rilevante impegno da parte del commissario liquidatore cui siano conseguiti effetti positivi sull’ammontare dell’attivo realizzato e non sia temporaneamente possibile distribuire somme ai creditori.
  4. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti anche in favore dei componenti del comitato di sorveglianza, sulla base dell’indennità loro spettante ai sensi dell’art. 7 e secondo quanto previsto dal comma 1, del presente articolo.

Art. 5
(Cessazione anticipata dall’incarico e sostituzione di commissari)

  1. Nel caso in cui il commissario liquidatore cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, l’indennità è determinata in funzione sia del passivo accertato, tenendo conto dello stato passivo depositato e delle successive modificazioni intervenute a seguito delle eventuali opposizioni, impugnazioni e domande tardive, sia dell’attivo realizzato. Ai fini del calcolo dell’indennità commisurata all’attivo realizzato si applica l’aliquota media determinata tenuto conto dell’attivo complessivamente realizzato al termine della procedura di liquidazione.
  2. Ove si verificassero una o più sostituzioni del commissario liquidatore, le indennità di cui all’art. 2, commi 2 e 3 sono calcolate per ognuno in funzione del passivo accertato e dell’attivo realizzato, tenendo conto delle problematiche affrontate e risolte, del contributo complessivamente fornito alle operazioni liquidatorie e dell’intero importo realizzato al termine della procedura.
  3. Qualora l’attività svolta abbia comportato un impegno rilevante pur non implicando effetti significativi sul passivo accertato o sull’attivo realizzato, può essere riconosciuta una somma a titolo forfetario nella misura massima di € 50.000.

Art. 6
(Rimborso delle spese spettante al commissario liquidatore)

  1. Al commissario liquidatore spetta il rimborso delle spese strettamente pertinenti al suo incarico, sostenute in base a criteri di economicità ed efficienza e documentalmente provate in originale.

Art. 7
(Indennità e rimborso delle spese spettanti ai componenti del comitato di sorveglianza)

  1. Al Presidente ed agli altri componenti del comitato di sorveglianza spetta un’indennità commisurata al passivo accertato, calcolata nei tempi di cui all’art. 3, comma 1 applicando il seguente criterio per fasce:
    • Fino a € 300.000.000 › € 40.000
    • Oltre € 300.000.000 › € 60.000
  2. L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai componenti del comitato di sorveglianza che siano stati revocati dall’incarico ai sensi dell’art. 246, comma 2, CAP. Nel caso in cui prima della revoca dell’incarico siano stati corrisposti ai componenti del comitato di sorveglianza acconti sull’indennità, secondo quanto previsto dall’art. 4, questi restano definitivamente acquisiti a loro favore in relazione all’attività pregressa svolta.
  3. Il compenso complessivo degli organi di liquidazione, così come determinato sulla base dei criteri sin qui descritti, può essere incrementato o ridotto in misura non superiore al 50%, secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 4.
  4. Per i membri del comitato di sorveglianza possono essere fissati compensi differenziati, in ragione del diverso impegno profuso da ciascuno.
  5. Ove si verificassero una o più sostituzioni dei componenti del comitato di sorveglianza, l’indennità di cui al comma 1 è calcolata per ognuno dei componenti in funzione del passivo accertato e dell’attivo realizzato, tenendo conto delle problematiche affrontate e risolte, del contributo complessivamente fornito alle operazioni liquidatorie e dell’intero importo realizzato al termine della procedura.
  6. A tutti i componenti del comitato di sorveglianza spetta il rimborso delle spese strettamente pertinenti al loro incarico, sostenute in base a criteri di economicità ed efficienza e documentalmente provate in originale.

Art. 8
(Indennità e rimborso delle spese spettanti agli organi della procedura in caso di concordato)

  1. In caso di concordato ai sensi degli artt. 262 e 263 CAP, trova applicazione per il commissario liquidatore e per gli altri organi della procedura la disciplina delle indennità e del rimborso spese di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  2. Fatta salva la possibilità di acconti ai sensi dell’art. 4, ai fini della determinazione delle indennità si tiene conto dell’attività da compiere nell’esecuzione del concordato e la sua liquidazione è subordinata all’avvenuta esecuzione degli adempimenti concordatari e alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.

Art. 9
(Liquidazione dei gruppi assicurativi)

  1. Alle società del gruppo assicurativo poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 278 del CAP, si applicano gli articoli della prima sezione del presente provvedimento.
  2. Ai fini del calcolo della quota commisurata all’attivo non si tiene conto della parte dell’attivo realizzata e distribuita a favore di altre entità del gruppo. L’attivo realizzato è inoltre considerato al netto di eventuali finanziamenti ricevuti da altre entità del gruppo.
  3. Ai fini del calcolo della quota commisurata al passivo si tiene conto di tutte le passività delle società in liquidazione coatta facenti capo al gruppo assicurativo, determinando un’indennità unitaria. Nel caso in cui la definizione dello stato passivo delle diverse società del gruppo avvenga in periodi temporali diversi, possono essere erogati acconti secondo un principio di proporzionalità.

SEZIONE II – Imprese non autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa

Art. 10
(Indennità e rimborso delle spese spettanti al commissario liquidatore)

  1. L’indennità spettante al commissario liquidatore di imprese non autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa e per le quali saranno aperte procedure di liquidazione coatta amministrativa è determinata dall’IVASS in base alle disposizioni contenute nel D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante i compensi spettanti ai curatori fallimentari.
  2. Nel caso in cui dall’applicazione dei criteri dettati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 risulti una misura dell’indennità inferiore a € 10.000,00, l’indennità resta fissata nell’importo predetto.
  3. Al commissario liquidatore spetta il rimborso delle spese strettamente pertinenti al suo incarico, sostenute in base a criteri di economicità ed efficienza e documentalmente provate in originale.
  4. Le indennità e le spese del commissario liquidatore sono a carico dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa.

Capo III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 11
(Abrogazioni)

  1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento dell’ISVAP n. 2509 del 2007.
  2. Le disposizioni del provvedimento di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione in via transitoria esclusivamente per le procedure liquidatorie in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e limitatamente a quanto disposto dall’art. 12.

Art. 12
(Procedure di liquidazione coatta amministrativa già in essere)

  1. Il compenso dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è costituito unicamente dalla quota variabile di cui al comma 4 dell’art. 1 del provvedimento abrogato n. 2509 2007, recante l’individuazione delle aliquote percentuali applicabili. È fatta salva la disciplina di cui all’art. 5 del presente provvedimento in materia di sostituzioni dei commissari liquidatori.
  2. In alternativa all’applicazione del criterio di cui al precedente comma, al commissario liquidatore che chiude una procedura di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può essere riconosciuto un compenso fino al raggiungimento della misura massima complessiva di € 50.000, dedotto quanto già maturato o percepito e tenuto conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, delle spese effettuate e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni. In tal caso, ai componenti del comitato di sorveglianza può essere corrisposta un’indennità pari al 10% di quella spettante al commissario liquidatore. Nel caso di nomina di due o più commissari liquidatori, si applica l’art. 3, comma 2, del presente provvedimento.
  3. Gli organi liquidatori delle procedure aperte a far data dal 1.1.2010, al momento della presentazione del bilancio e del riparto finale, possono optare per le indennità calcolate ai sensi del presente provvedimento, dedotti tutti i compensi – sia nella parte fissa che variabile – erogati agli organi della liquidazione in vigenza del precedente regime.
  4. In relazione alle procedure liquidatorie aperte prima del 1.1.2010 è riconosciuto un compenso premiale fino a tre quote predeterminate, così come calcolate ai sensi dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del previgente provvedimento. Tale compenso è destinato esclusivamente agli organi della liquidazione che provvedano al deposito della documentazione finale entro il 1.1.2021.
  5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle liquidazioni coatte amministrative degli enti di gestione fiduciaria ancora aperte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  6. Nel caso di chiusura di procedure liquidatorie mediante concordato, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
  7. In relazione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa con giudizi in corso, si applica la disciplina di cui al provvedimento abrogato n. 2509 2007, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

Capo IV – Entrata in vigore

Art. 13 ( Pubblicazione ed entrata in vigore )

  1. Il presente provvedimento è pubblicato sul bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Autorità.
  2. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il 20 dicembre 2017.

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