Provvedimento n. 154 del 17 Dicembre 2024 – Modifiche al Regolamento n. 7 del 2 Dicembre 2014 e al Regolamento n. 49 del 3 Novembre 2021

PROVVEDIMENTO IVASS N. 154 DEL 17 DICEMBRE 2024
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 7 DEL 2 DICEMBRE 2014 CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI DELL’IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 49 DEL 3 NOVEMBRE 2021 RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30 APRILE 2021, N. 100
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTI gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” in materia di procedimenti per l’adozione dei provvedimenti individuali;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO l’articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l’istituzione di sandbox regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo e le relative disposizioni attuative;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’IVASS con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241
VISTO il regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100;
VISTO il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
RITENUTA l’opportunità di adeguare le disposizioni attuative degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell’IVASS anche alla luce delle modifiche legislative intercorse;

Adotta il seguente
PROVVEDIMENTO

INDICE
Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)
Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021)
Art. 3 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)

  1. L’articolo 1 (Ambito di applicazione) è modificato come segue:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per i quali l’IVASS ha competenza nell’adozione del provvedimento finale, nonché alle fasi procedimentali delle quali è responsabile l’IVASS, nell’ambito di procedimenti per i quali altre amministrazioni pubbliche sono competenti all’adozione del provvedimento. Gli allegati 1, 2 e 3 contengono l’elenco dei procedimenti e delle fasi procedimentali relativi, rispettivamente, alla vigilanza (Allegato 1), agli appalti (Allegato 2) e all’amministrazione interna (Allegato 3)”;
    b) al comma 2, secondo capoverso, la parola “aggiornate” è sostituita dalla parola “recepite”.
  2. L’articolo 2 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è modificato come segue:
    a) la rubrica (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituita dalla seguente: “Unità organizzativa responsabile del procedimento, responsabile del procedimento e responsabile per l’esercizio dei poteri
    sostitutivi”;
    b) al comma 2, le parole “dirigente responsabile” sono sostituite dalla parola “Capo”;
    c) al comma 4, dopo le parole “nei casi in cui il silenzio dell’Amministrazione non equivalga ad assenso” sono inserite le parole “o rigetto e conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”.
  3. L’articolo 3 (Procedimenti ad iniziativa di parte) è modificato come segue:
    a) al comma 1:
    – dopo le parole “ricevimento dell’istanza” sono inserite le parole: “o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, idoneo a promuovere il procedimento stesso.”;
    – dopo le parole “28 dicembre” è inserito il numero “2000”;
    b) al comma 3, secondo capoverso, le parole “il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza completa” sono sostituite dalle parole “il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa”.
  4. All’articolo 4 (Procedimenti d’ufficio), comma 1, sono eliminate le parole “Salvo quanto previsto negli Allegati 1, 2 e 3,”.
  5. All’articolo 5 (Comunicazione di avvio del procedimento), comma 3, le parole “nei casi previsti dalla legge” sono sostituite dalle parole “ove ne ricorrano i presupposti”.
  6. L’articolo 7 (Sospensione e interruzione dei termini) è modificato come segue:
    a) al comma 1, dopo le parole “per una sola volta” sono inserite le parole “e per un periodo non superiore a trenta giorni” e dopo le parole “presso altre pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole “o Autorità”;
    b) al comma 4, le parole “all’ente” sono sostituite dalle parole “al soggetto”;
    c) al comma 5, le parole “all’ente” sono sostituite dalle parole “al soggetto”;
    d) al comma 6, dopo la parola “stabilite” sono eliminate le parole “per legge” e inserite le parole “da regolamenti dell’Unione europea e da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare”.
  7. L’articolo 8 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) è modificato come segue:
    a) al comma 1, dopo le parole “Nei procedimenti ad iniziativa di parte” è eliminata la “,”;
    b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.”.
  8. All’’articolo 9 (Conclusione dei procedimenti), comma 2, le parole “alla predisposizione dell’atto adottato dall’Istituto” sono sostituite dalle parole “al compimento dell’atto da parte dell’IVASS”.
  9. L’allegato 1 è sostituito dall’allegato 1 al presente Provvedimento.
  10. L’allegato 2 è sostituito dall’allegato 2 al presente Provvedimento.
  11. L’allegato 3 è sostituito dall’allegato 3 al presente Provvedimento.

Art. 2
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021)

  1. L’articolo 3 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituito dal seguente: “1. L’unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicata nel presente Regolamento e il responsabile del procedimento sono individuate in un apposito regolamento IVASS”.
  2. L’articolo 17 (Entrata in vigore e aggiornamenti successivi), comma 2, è abrogato.
  3. L’allegato 1 è abrogato.

Art. 3
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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