Provvedimento n. 99 del 6 ottobre 2020 – Procedimento sanzionatorio
Procedimento sanzionatorio: procedura per l’audizione a distanza delle parti
L’ISTITUTO DI VIGILANZA DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’Amministrazione digitale ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. c-bis);
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni, in particolare: l’articolo 15, comma 5, che prevede la possibilità per i destinatari della contestazione di chiedere un’audizione, purché ne facciano specifica ed espressa istanza – anche in sede di allegazione delle memorie difensive – indirizzata al soggetto competente all’istruttoria; l’articolo 25, comma 2, secondo cui il Collegio cura l’audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
CONSIDERATO che l’audizione è disposta esclusivamente nei confronti del legale rappresentante della società (o altra persona da questi espressamente delegata) e/o delle persone fisiche destinatarie della contestazione che ne abbiano fatto espressa richiesta e che l’adozione da parte dell’IVASS di procedure per l’audizione a distanza delle parti può favorire l’esercizio del diritto di difesa qualora l’audizione in sede fosse impossibile o più difficilmente esperibile nei tempi ordinariamente previsti ovvero onerosa per la parte;
ADOTTA la seguente “Procedura per l’audizione a distanza delle parti”:
Art. 1
(Definizioni)
- Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Provvedimento si intende per:
- “audizione a distanza”: la partecipazione al procedimento sanzionatorio del soggetto destinatario della contestazione dell’IVASS, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, attraverso un collegamento audiovisivo tra il richiedente l’audizione e l’organo davanti al quale questa si svolge, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto;
- “firma digitale”: il particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata” e “firma elettronica qualificata”: le firme definite dall’articolo 3, comma 1, rispettivamente ai punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- “IVASS o Istituto”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- “soggetto competente all’istruttoria del procedimento”: il Collegio di Garanzia o il Servizio Sanzioni e Liquidazioni;
- “posta elettronica certificata” o “PEC”: il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
- “Skype”: il software utilizzato dall’Istituto per effettuare le audizioni a distanza con le modalità e le garanzie di cui alla lettera a).
Art. 2
(Istanza di audizione a distanza)
- Nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, il destinatario della contestazione, nel formulare istanza di essere sentito personalmente ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, può richiedere che l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito. A tal fine, comunica l’indirizzo di posta elettronica collegato al contatto Skype di riferimento.
- In mancanza di richiesta ai sensi del comma 1, nella comunicazione della data fissata per l’audizione prevista dall’articolo 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, l’IVASS informa l’interessato della possibilità di avvalersi della facoltà di audizione a distanza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito.
- Ove l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, si osserva la procedura disciplinata dagli articoli 3 e seguenti del presente provvedimento.
Art. 3
(Identificazione della parte)
- All’inizio dell’audizione la parte dichiara le proprie generalità e legge gli estremi del proprio documento di identità che vengono riportati nel verbale di cui all’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39. Esibisce inoltre davanti alla telecamera il suddetto documento per consentire l’identificazione da parte del soggetto competente all’istruttoria del procedimento.
- La procedura di cui al comma 1 viene espletata anche nei confronti di un eventuale avvocato o altro consulente che assiste la parte e che è altresì chiamato a confermare l’identità del proprio cliente.
Art. 4
(Svolgimento dell’audizione a distanza)
- Al termine dell’identificazione la parte dichiara di aver espressamente scelto l’audizione a distanza e conferma il proprio indirizzo PEC – ovvero l’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale la parte stessa risulti eventualmente assistita e identificata – al quale inviare copia del verbale.
- Nel verbale sono riportate le dichiarazioni della parte inerenti ai fatti oggetto del procedimento, nonché le informazioni di cui al comma 1.
Art. 5
(Lettura del verbale e trasmissione alla parte)
- Conclusa l’audizione viene data lettura del verbale alla parte che può proporre eventuali modifiche al fine di pervenire alla redazione di un testo finale condiviso.
- Copia del verbale viene trasmessa dall’IVASS all’indirizzo PEC comunicato dalla parte.
Art. 6
(Sottoscrizione e ritrasmissione del verbale all’IVASS)
- La parte sottoscrive il verbale con firma elettronica o digitale. Analoga procedura è svolta dall’eventuale avvocato o altro consulente che la assiste.
- Se la parte, o chi la assiste, non è dotata di firma elettronica o digitale, stampa il verbale in forma cartacea, vi appone la propria firma autografa e procede alla sua scansione ai fini della ritrasmissione.
- La parte trasmette, dall’indirizzo PEC comunicato all’indirizzo PEC del Servizio Sanzioni e Liquidazioni, il verbale sottoscritto digitalmente o la scansione del documento firmato in forma cartacea.
- Nel caso di cui al comma 2, trasmette in allegato al verbale la copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e riporta nel testo della PEC la seguente dichiarazione: “Si trasmette copia, sottoscritta con firma autografa, del verbale, composto da n. XX pagine, relativo all’audizione tenutasi a distanza in data gg/mm/aaaa, davanti al soggetto competente all’istruttoria del procedimento dell’IVASS”.
Art. 7
(Sottoscrizione del verbale da parte dell’organo competente dell’IVASS)
- Ricevuto il verbale sottoscritto dalla parte, il soggetto competente all’istruttoria dell’IVASS appone la firma elettronica o digitale.
- Il verbale sottoscritto da tutte le parti viene trasmesso all’indirizzo PEC comunicato dalla parte.
Art. 8
(Problemi tecnici della piattaforma)
- In caso di problemi tecnici della piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell’audizione a distanza, questa viene sospesa e rinviata ad altra data. Di tale evenienza viene dato atto nel verbale di audizione che viene sottoscritto dal soggetto competente all’istruttoria dell’IVASS e trasmesso alla parte via PEC con l’indicazione di una nuova data di convocazione.
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