Provvedimento n. 125 del 20 Dicembre 2022 – Prova di idoneità per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi Sessione 2022

PROVVEDIMENTO N. 125 DEL 20 DICEMBRE 2022
Prova di idoneità per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi Sessione 2022
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
e l’articolo 110, che attribuisce all’Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del Registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere A) oB);
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS;
VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private e, in particolare, gli artt. 84 e85;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20 settembre 2022) con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d’esame 2022;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2022 per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

DISPONE

ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)

  1. È indetta per l’anno 2022 una prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero equivalente.

ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione)

  1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità.
  2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza indicato al comma 3, il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione negli accessi all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di iscrizione.
  3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 12.00 del 1 febbraio 2023 ed entro il termine delle ore 12.00 del 3 marzo 2023.
  4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
    1. cognome e nome;
    2. luogo e data di nascita;
    3. codice fiscale;
    4. comune di residenza e relativo indirizzo;
    5. domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, per eventuali comunicazioni;
    6. estremi di un documento di identità in corso di validità;
    7. titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
    8. il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova ma che avrà l’obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
    9. la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e precisamente:
      – Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
      – Modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame, riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa, verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
      – Modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
  5. La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa – attività riassicurativa – attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.

5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. A conferma del completamento dell’iter di inserimento della domanda, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma.
6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione a sostenere la prova di idoneità, poiché occorre procedere, successivamente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del contributo di cui all’articolo 3.

ARTICOLO 3
(Pagamento del contributo per la partecipazione alla prova: modalità e termini)

  1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato è tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo di euro 70, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2022. Il pagamento andrà effettuato mediante accesso al sistema PagoPA, avuto presente quanto segue:
    – l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal sito internet https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass digitando al primo accesso con carattere minuscolo il proprio codice fiscale come username e password. Il sistema poi consentirà di creare una password personale;
    – l’avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso avviso. Si ricorda di conservare la ricevuta telematica di avvenuto pagamento per ogni eventuale verifica.
    L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSPattivi/.
  2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle ore 08.00 del giorno 29 marzo 2023 e, entro e non oltre, le ore 24.00 del giorno 28 aprile 2023.
  3. Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’IVASS.

Articolo 4
(Procedura di ammissione alla prova)

  1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione della domanda prevista dall’articolo 2 e pagato il contributo nei termini previsti dall’articolo 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneità. Tale informazione sarà disponibile nella pagina personale di ciascun candidato.
  2. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, ai candidati verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  3. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento da parte dell’Istituto – in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove – del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
  4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell’applicazione – la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Condotta di Mercato dell’IVASS.
  5. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento della prova dallo stesso sostenuta.
  6. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, all’indirizzo esame.intermediari@ivass.it
  7. L’IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 5
(Cause di esclusione)

  1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati ammessi che:
    a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2;
    b) il giorno dello svolgimento dell’esame non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva alla domanda di partecipazione.

ARTICOLO 6
(Articolazione della prova di idoneità)

  1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
  2. L’esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:
    a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’IVASS;
    b) disciplina della previdenza complementare;
    c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
    d) tecnica assicurativa;
    e) disciplina della tutela del consumatore;
    f) nozioni di diritto privato.
    g)nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
  3. L’esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:
    a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
    b) tecnica riassicurativa.
  4. L’esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 7
(Data e luogo dell’esame)

  1. La data, il luogo e l’orario dell’esame saranno indicati almeno 30 giorni antecedenti la data dello svolgimento dello stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell’avviso, la notizia del rinvio e l’indicazione della data, del luogo e dell’orario dell’esame viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
  2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l’esame da parte di fonti non autorizzate.

ARTICOLO 8
(Svolgimento dell’esame)

  1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a sostenere l’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario stabiliti ai sensi dell’articolo 7.
  2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
  3. Per lo svolgimento dell’esame non è ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, smartwatch e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
  4. L’esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l’ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell’inizio della prova.

ARTICOLO 9
(Esito dell’esame)

  1. L’esito dell’esame è reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all’articolo 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
  2. L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.

ARTICOLO 10
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
  2. La Commissione è composta da:
    a) almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di Presidente;
    b) almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
    c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto nell’ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
  3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
  4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la Commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i compiti previsti per l’espletamento dell’esame.

ARTICOLO 11
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’IVASS è finalizzato unicamente all’espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione all’esame; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Il titolare del trattamento dei dati è l’IVASS – Via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia (Email: email@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it; centralino: +39 06.421331). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’IVASS può essere contattato presso la sede di via del Quirinale n. 21 – Roma (e-mail: DPO.IVASS@ivass.it)
I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro saranno forniti da una società esterna che verrà selezionata a seguito di gara pubblica e che agirà in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L’informativa concernente la denominazione del Responsabile del Trattamento verrà fornita, una volta completata la procedura di gara, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale dell’IVASS.
I dati e le informazioni raccolti dall’IVASS saranno da questo trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Istituto o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994. I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L’apposita istanza all’IVASS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.ivass.it.

 

Tabella A

Modulo assicurativo
Dettaglio delle materie
1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’Istituto
1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni private (CAP)
 – Classificazione dei rami assicurativi;
 – Impresa di assicurazione:

  • condizioni di accesso all’attività (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
  • condizioni di esercizio dell’attività;

– Contratto di assicurazione:

  • definizione e caratteri;
  • soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
  • rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio;
  • aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni delrischio);
  • premio e mancato pagamento del premio;
  • durata del contratto;
  • documentazione contrattuale;
  • prescrizione in materia assicurativa;

– Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:

  •  finalità;
  • destinatari;
  • funzioni e poteri dell’IVASS.

1.2. Normativa secondaria – Regolamenti

  • Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  • Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  • Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  • Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari di assicurazione;
  • Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all’articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  • Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione dell’attestato di rischio e Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale dell’assicurazione r.c.auto;
  • Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 concernente i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n.124 – nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
  • Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  • Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
    assicurazioni private;
  • Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  • Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela;
  • Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

2. Disciplina della previdenza complementare:

  • Principali forme pensionistiche complementari;
  • Fondi pensione:
     fondi aperti e fondi chiusi;
     modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.

3. Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione:

– Accesso all’attività di intermediazione assicurativa (requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e nell’Elenco annesso, cancellazione, reiscrizione, Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi);

– Esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa:

  • obblighi di comunicazione;
  • regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
  • distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D;
  • distribuzione di contratti da parte degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in Sezione F;
  • utilizzo di addetti operanti all’esterno/all’interno dei locali dell’intermediario iscritto in sezione A, B, D o F;
  • contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma pensionistiche complementari, reti di vendita multilevel marketing;
  • disciplina antiriciclaggio;

-Sanzioni e procedimenti sanzionatori;
-Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile;
-Contratto di agenzia di assicurazioni;
-Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile;
-Contratto di mediazione assicurativa.
4. Tecnica assicurativa:
-assicurazione contro i danni:

  • interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
  • sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell’indennità, surroga dell’assicuratore);

-rami danni:

  • rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denuncia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
  • ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento alla responsabilità civile professionale);
  • assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tariffarie, risarcimento del danno, prescrizione);
  • rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
  • rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di coperture assicurative);
  • rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e gestione del sinistro principali tipologie di coperture assicurative);
  • altri rami danni non ricompresi nelle specifiche precedenti (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative).

-assicurazioni vita:

  • assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
  • assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
  • assicurazione a favore di terzi;
  • riduzione, riscatto e prestito su polizza;
  • indicizzazione e rivalutazione;
  • prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).

5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo):

  • soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
  • educazione, informazione e pubblicità;
  • rapporto di consumo.

6. Nozioni di diritto privato:

  • soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
  • obbligazioni:
     -elementi del rapporto obbligatorio;
     -modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
     -adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento;
     -obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e indivisibili;
  • contratti:
     -nozione e classificazioni;
     -elementi essenziali ed accidentali;
    -conclusione del contratto;
     -efficacia e validità;
     -invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione;
     -la rappresentanza;
     -responsabilità contrattuale;
     -responsabilità extracontrattuale.

7. Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:

  • imposte sulle assicurazioni: oggetto dell’imposta, soggetto passivo;
  • trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
  • regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

 

Tabella B

Modulori assicurativo
Dettaglio delle materie
1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione

  • Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione;
  • Impresa di riassicurazione:
     -condizioni di accesso all’attività;
     -condizioni di esercizio dell’attività;
  • Contratto di riassicurazione:
     -definizione e caratteri;
     -soggetti;
     -rischio e interesse;
     -formazione del contratto;
     -diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore;
  • Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
  • Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
  • Disciplina di settore:
     -Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
     -Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 concernente disposizioni in materia di sistema di governo societario e riassicurazione passiva.

2. Tecnica riassicurativa

  • Riassicurazione attiva e passiva;
  • Limiti di conservazione;
  • Trattati facoltativi: specificità;
  • Trattati obbligatori proporzionali: specificità;
  • Trattati obbligatori non proporzionali: specificità;
  • Altre tipologie di trattati;
  • Contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documentazione contabile;
  • Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.

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