Circolare n. 11/13 – contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione nella sezione speciale
Circolare n. 11/13 – contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento
Approvata dal Comitato di Gestione in data 22 gennaio 2013
L’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito Organismo)
Visto l’art. 128-quater, comma 6, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (d’ora in avanti “TUB”) il quale istituisce un’apposita sezione speciale dell’elenco, di cui al comma 2 del medesimo articolo, per gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
Visto l’art. 4, comma 2, dello Statuto dell’OAM;
Vista la delibera del Comitato di gestione dell’OAM, adottata in data 8 gennaio 2013, con la quale sono state determinate le quote che dovranno essere versate dai richiedenti l’iscrizione nella sezione speciale di cui sopra per l’anno 2013;
Visto, altresì, il Regolamento 28 dicembre 2012, n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 35 dell’11 febbraio 2013, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, con il quale vengono stabilite le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione degli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento nell’apposita sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 128-quater del TUB;
Ritenuto di dover determinare i contributi di iscrizione dovuti dagli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
emana la seguente CIRCOLARE
Art. 1
1. Nell’allegata Tabella A [in seguito denominata semplicemente “Tabella”] sono indicate, suddivise per categoria di iscritto, le quote di iscrizione per l’anno 2013 nella sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento.
2. Per i soggetti indicati nell’art. 128-novies, comma 3, del TUB, oltre alla quota fissa è previsto il versamento di una quota variabile, commisurata al numero massimo di dipendenti e collaboratori di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno per il contatto con il pubblico.
3. All’atto della presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’elenco, il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell’OAM, la copia del documento attestante il versamento sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE (IBAN n. IT 04 L 02008 05311 000102449514)
della quota di iscrizione, in base a quanto previsto nella Tabella, indicando inoltre nella causale del bonifico il codice fiscale del richiedente l’iscrizione, la banca emittente ed il Codice Riferimento Operazione (C.R.O.) identificativo dell’avvenuto versamento.
Art. 2
1. I soggetti di cui all’art. 128-novies, comma 3, del TUB devono indicare, in base alle modalità e termini pubblicati sul sito web dell’Organismo, il numero dei dipendenti e dei collaboratori per i quali effettuano il versamento della quota variabile.
Art. 3
1. Le quote sia fisse che variabili previste dalla Tabella sono relative all’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria per l’anno 2013, indipendentemente dalla data di versamento da parte del richiedente.
2. In caso di rinuncia, cancellazione o rigetto della domanda di iscrizione le quote ed i contributi versati non saranno rimborsabili dall’OAM.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra un iscritto ed uno dei soggetti di cui il medesimo si avvale per i contatti con il pubblico, l’iscritto deve darne comunicazione all’OAM entro 10 giorni dall’interruzione del rapporto, mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi presente nel sito dell’OAM. La
cessazione del rapporto di cui al periodo precedente non determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell’iscritto.
4. Qualora un dipendente o collaboratore di soggetti iscritti instauri, anche nello stesso anno solare, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli elenchi, quest’ultimo deve darne immediata comunicazione all’Organismo, mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi e provvedere ad un nuovo versamento della quota variabile prevista nella Tabella.
Art. 4
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato di Gestione determina:
a) le quote, i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere l’esame per l’esercizio successivo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
b) il termine entro il quale i soggetti già iscritti negli elenchi dovranno versare gli importi delle quote e dei contributi di cui al capoverso precedente per l’anno successivo.
Art. 5
La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell’OAM accessibile al pubblico.
Roma, 22 gennaio 2013
OAM – IL PRESIDENTE4
ALLEGATO – TABELLA “A”
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO
– S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l. QUOTA FISSA: Euro 2.000,00
QUOTA VARIABILE: Euro 120,00 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies
TUB
– Società di persone QUOTA FISSA: Euro 1.500,00
– Persone fisiche QUOTA FISSA: Euro 200,00