FAQ – Mediatori Creditizi
È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
No. La legge riserva lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.
L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- capitale sociale versato non inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327 del codice civile;
- sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via esclusiva; possono essere previste le attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa;
- possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
- possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
- possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
E’ necessaria inoltre la stipula da parte della società di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge
- L’iscrizione di persone giuridiche è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie; - il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a);
- l’Amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Ai fini dell’iscrizione le persone fisiche aventi funzioni di amministrazione e direzione, scelte secondo i criteri sopra descritti, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
- la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’attività;
- il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite.
La prova d’esame deve essere sostenuta da coloro che svolgono attività di amministrazione e direzione nella società di mediazione creditizia.
Nella denominazione o ragione sociale non devono comparire le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio”, “finanziaria” ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria o finanziaria: esse infatti sono riservate rispettivamente alle banche e agli intermediari finanziari. Le parole “credito” e “finanziaria” o locuzioni derivate possono tuttavia essere utilizzate se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l’indicazione “mediazione creditizia”, che qualifica esattamente l’attività svolta dal soggetto.
Si, è però necessario dotarsi preliminarmente di una casella di posta elettronica certificata.
La società in possesso dei requisiti previsti dalla legge deve:
- dotarsi della casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale;
- versare il contributo previsto per l’iscrizione;
- registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;
- compilare il modulo elettronico previsto per le società di mediazione indicando, i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;
- sottoscrivere, nella persona del legale rappresentante, l’istanza di iscrizione con firma digitale ed inviarla utilizzando l’apposita funzione;
- attendere sulla propria casella di PEC le comunicazioni dell’Organismo.
Lo stato del procedimento potrà essere verificato direttamente su questo sito accedendo alla propria area privata.
L’esponente aziendale deve:
- versare il contributo previsto dall’Organismo (indicato nel Bando d’esame pubblicato dall’OAM);
o dotarsi di una casella di posta elettronica certificata; - registrarsi nell’apposita sezione del sito dell’OAM secondo le modalità indicate nel manuale operativo;
- accedere nell’area privata del sito e prenotare la sessione prescelta nella pagina “Servizi-Prenotazione Prova di Esame”;
- attendere la convocazione ufficiale alla prova, comunicata ai soli candidati ammessi, almeno quindici giorni prima della data della sua effettuazione con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e della sede di svolgimento della prova stessa;
- presentare alla prova di esame un documento di identità e la quietanza comprovante l’avvenuto versamento del contributo.
Il versamento effettuato ai fini della partecipazione alla prova di esame è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova venga annullata per motivi imputabili all’Organismo.
Trattandosi di un soggetto diverso, la nuova società è tenuta ad inoltrare una nuova domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.
Sì, l’attività di mediazione creditizia deve essere svolta in via esclusiva; è possibile svolgere anche attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa.
La permanenza nell’elenco è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione, all’esercizio effettivo dell’attività, all’aggiornamento professionale e alla corresponsione dei contributi fissati dall’Organismo.
Sì. Le società di mediazione creditizia possono svolgere la propria attività di mediazione nei confronti di più intermediari.
Esse devono inoltre operare senza essere legate ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
Le società iscritte nell’elenco sono tenute all’osservanza dei seguenti obblighi:
- rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività;
- mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- esercizio effettivo dell’attività;
- comunicazione, entro 10 giorni, di ogni variazione intervenuta nei dati comunicati all’atto dell’iscrizione;
- adeguamento, in caso di aumento dei volumi di attività, dei massimali della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nello svolgimento dell’attività in conformità alle disposizioni dell’Organismo;
- aggiornamento professionale dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e amministrazione mediante la frequenza di corsi di formazione, conformi agli standard stabiliti dall’Organismo e di durata non inferiore a 60 ore nel biennio;
- comunicazione, su richiesta dell’Organismo, di dati e notizie, e trasmissione di atti e documenti secondo i termini e le modalità stabilite dall’Organismo stesso, nonché accoglimento di eventuali ispezioni disposte dall’Organismo nell’espletamento dei propri poteri di controllo;
- pagamento dei contributi annuali previsti per il mantenimento dell’iscrizione nella misura e secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo;
- rispetto delle norme poste a garanzia della correttezza e della trasparenza dei rapporti con la clientela;
- rispetto della normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007).
No.
No, non costituisce esercizio di mediazione creditizia, né di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento conclusi unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.
L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio, in via esclusiva, dell’attività di mediazione creditizia; possono essere previste attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa.
Il mediatore creditizio:
- seleziona dipendenti e collaboratori attraverso una prova valutativa, i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo, e ne cura l’aggiornamento professionale;
- verifica, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale per il contatto con il pubblico;
- trasmette all’Organismo l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori;
- è solidalmente responsabile dei danni causati dall’attività svolta dai dei dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
I dipendenti e collaboratori che entrano in contatto con il pubblico devono possedere:
- i requisiti di onorabilità;
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
- la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio delle attività.
Tali soggetti devono inoltre essere selezionati mediante una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo; sono altresì tenuti all’aggiornamento professionale.
No, i collaboratori di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.
No. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco.
Il soggetto iscritto deve presentare, tramite il legale rappresentante, apposita domanda di cancellazione, utilizzando il modulo elettronico disponibile nell’area privata di questo sito.
Il procedimento, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione, si conclude entro 120 giorni dalla data di avvio.
Ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione, compreso il venir meno dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali o dei soci di controllo, va segnalato entro 10 giorni all’Organismo, avvalendosi dell’apposita funzione “segnalazione variazione dei dati” disponibile nell’area privata del sito dell’OAM.
La polizza può ad esempio contenere clausole che prevedano una franchigia oppure il venir meno della copertura assicurativa in caso di dolo del dipendente/collaboratore o in caso di mancata regolazione del premio secondo le previsioni del contratto di assicurazione?” group=”group-1″]
Per poter esercitare l’attività di agente o mediatore il D.Lgs. n. 141/10 richiede obbligatoriamente la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente o il mediatore risponde a norma di legge: ne consegue che non può ritenersi conforme agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 141/10 qualsiasi polizza che preveda cause di esclusione della copertura assicurativa per motivi diversi da quelli previsti dalla legge (ad esempio il dolo dell’assicurato, ma non dei suoi dipendenti/collaboratori) o che infici l’operatività della copertura assicurativa (come ad esempio le clausole di sospensione della garanzia per mancata comunicazione di dati o mancato pagamento del premio di regolazione oppure l’introduzione di franchigie opponibili ai terzi danneggiati).
NO. La polizza deve essere stipulata dall’iscritto (cioè la società).
Il modulo da compilare per via telematica di presentazione dell’istanza di iscrizione è reperibile nella propria “area privata” (accessibile previa “registrazione” al portale) tra i “servizi” a disposizione dell’utente.
NO. Non esiste un elenco di enti di formazione accreditate presso l’Organismo. Tutte le informazioni relative alla prova d’esame sono indicate nel Bando d’esame, mentre le informazioni relative alla prova valutativa sono indicate nella Circolare n.22/15.
NO. Tra i requisiti di professionalità previsti dall’art.14 del D.Lgs 141/2010 è indicato il possesso di diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituiscono il diploma richiesto.
Per prenotare la prova d’esame è necessario registrarsi al portale come PERSONA FISICA e selezionare tra i “Servizi” disponibili nella propria area privata la prenotazione d’esame. Pertanto, non è possibile accedere al servizio di prenotazione della prova d’esame dall’area privata di una PERSONA GIURIDICA.
La Circolare n. 22/15 emanata dall’OAM indica le regole da rispettare nello svolgimento del test finale della prova valutativa. Il test deve essere effettuato di regola in aula e con la presenza contestuale del candidato e del soggetto che eroga il test: nei casi in cui il test non venga effettuato in aula devono comunque essere adottate modalità di svolgimento che rendano possibile la puntuale verifica del rispetto di tutte le regole previste dalla Circolare n. 22/15 (compilazione personale del test in forma scritta ed immediata correzione individuale, non utilizzo di vocabolari, dizionari, testi, telefoni cellulari o supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ecc.). In tali casi inoltre la comunicazione da inviarsi (indicante la data, l’ora, il luogo in cui si tiene il test) deve indicare in luogo in cui si trovano il candidato ed il soggetto erogante il test e la puntuale illustrazione delle cautele adottate per garantire la verifica del corretto svolgimento del test.
L’utente deve inviare una richiesta specifica alla email info@organismo-am.it indicando come oggetto “Comunicazione del codice IBAN per la restituzione del versamento prova d’esame”, ed allegando l’attestazione del bonifico effettuato o, in alternativa, comunicando: il codice IBAN del conto corrente sul quale provvedere alla restituzione del versamento, il CRO del bonifico da rimborsare, il codice IBAN dal quale tale versamento è stato effettuato ed il nome del candidato a favore del quale il versamento è stato effettuato.
Si.
Se si, quali sono le conseguenze della mancata comunicazione?” group=”group-1″]
E’ possibile. Fino alla comunicazione dei dati della polizza, tuttavia, l’iscrizione è inefficace e il soggetto risulta iscritto con la dicitura “non operativo”.
Il possesso dei requisiti di onorabilità è richiesto a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società che si iscrive e nella società controllante.
Si, poiché il DPR 26/10/1972 n.641 prevede che i soggetti che ottengono l’iscrizione presso Albi, Elenchi o Ruoli debbano versare all’Erario una tassa di concessione governativa una tantum pari ad € 168,00.
L’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell’art. 17 della “Legge sul Risparmio”, n. 262/05) è del tutto equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell’esonero dall’esame e dalla prova valutativa. L’esenzione è ovviamente condizionata all’effettiva iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquiennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dall’OAM.
No. I soggetti che hanno superato la prova d’esame sono esonerati dalla prova valutativa.