Requisiti soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di una società di mediazione
L’iscrizione di persone giuridiche nell’elenco dei mediatori creditizi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:
1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
b) il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a);
c) l’Amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Ai fini dell’iscrizione le persone fisiche aventi funzioni di amministrazione e direzione, scelte secondo i criteri sopra descritti, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
– un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
– la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’attività;
– il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite.