OAM Comunicazione n. 18/18 – chiarimenti circa le indicazioni sugli aggiornamenti professionali

COMUNICAZIONE n. 18/18

Oggetto: ulteriori indicazioni e precisazioni in materia di aggiornamento professionale previsto per i soggetti iscritti negli Elenchi.

Ai sensi dell’art. 128-undecies, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”) lo scrivente Organismo (di seguito, “OAM”), a partire dall’anno 2017, ha intrapreso una puntuale attività di verifica circa il rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale a cui sono tenuti, per legge, i soggetti iscritti personalmente negli Elenchi tenuti dall’OAM, coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, nonché i dipendenti o collaboratori che operano a contatto con il pubblico presso società di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.

Giova premettere che lo svolgimento dell’aggiornamento professionale da parte dei soggetti suindicati è previsto dalle disposizioni normative di cui agli artt. 128-quinquies, comma 2 e 128-septies, comma 1-bis, del TUB e 24, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come attuate, per i singoli periodi di riferimento, dalle Circolari OAM nn. 6/12 e 19/14, in materia di obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti e dalle Circolari OAM n. 12/13 e n. 20/14, per gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Nello specifico, le Circolari OAM stabiliscono che l’aggiornamento professionale debba essere svolto con cadenza biennale, decorrente per la prima volta dal 1º gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli Elenchi – anche con lo stato di “non operativo” – ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza e/o collaborazione con l’iscritto.

Sarà cura dell’Organismo procedere alla verifica del rispetto della normativa vigente con riferimento alle fattispecie oggetto della presente, riservandosi di avviare ove necessario ogni ulteriore azione e non da ultimo l’avvio di una procedura sanzionatoria.

Si invitano, altresì, gli Enti formatori che erogano l’aggiornamento professionale a conformarsi a quanto previsto dalle Circolari OAM, sia con riferimento alle materie da sottoporre ai discenti, sia con riferimento ai contenuti minimi che devono possedere gli attestati rilasciati.

 

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