Contributo di vigilanza 2011: comunicato IVASS (ISVAP)
Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente (artt. 336 e 337 del Codice delle Assicurazioni private – decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che fissa la misura dei contributi dovuti per il corrente anno, si raccomanda agli intermediari e ai periti iscritti rispettivamente nel Registro Unico degli Intermediari e nel Ruolo dei Periti assicurativi, di astenersi da qualsiasi forma di pagamento anticipato.
I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diversi da quelli indicati nell’emanando Provvedimento ISVAP che sarà pubblicato sul sito internet (www.isvap.it), non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Con l’occasione si ricorda che:
– gli iscritti nella sezione E del RUI non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza;
– i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi non sono più obbligati al pagamento della tassa annuale di cui all’art. 10 della legge n. 166/92, abrogata a seguito dell’emanazione del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, con cui è stato istituito, fra l’altro, il Ruolo dei Periti assicurativi previsto dall’art. 157 del Codice.
Per opportuna informazione, si fa presente che il sito della società incaricata della riscossione dei contributi, www.italriscossioni.it, attraverso la funzione “pagamenti e servizi on line”, è disponibile per il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto.
Risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) in tema di contributo di vigilanza sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, nell’area dedicata agli Operatori, alla voce “Contributi di Vigilanza di intermediari e periti”.
FONTE: ISVAP