IVASS: nuovo regolamento per le sanzioni amministrative
L’IVASS rende noto sul proprio sito, un comunicato per la pubblica consultazione che contiene i documenti relativi al nuovo regolamento per le sanzioni sia amministrative che pecuniarie per le violazioni delle norme di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209 (Codice delle assicurazioni private).
In particolare il Capo III recita:
tenuto conto del riassetto organizzativo dell’IVASS, definisce agli articoli 8 e 10 la fase istruttoria indicando la competenza dei Servizi dell’Istituto a ricevere ed esaminare le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l’istanza di sospensione del procedimento sanzionatorio in materia di r.c.auto, fornendo indicazioni riguardo alle unità organizzative responsabili ed ai loro compiti istruttori.
Da segnalare, in particolare, che la fase istruttoria dei procedimenti avviati dal Servizio Tutela del Consumatore è assegnata al Servizio Sanzioni e quella dei procedimenti avviati dal Servizio Ispettorato è affidata al Servizio Vigilanza Prudenziale o al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi in base alle rispettive competenze. Un significativo elemento di novità è rappresentato dalla collocazione del Servizio Sanzioni nell’ambito della fase istruttoria del procedimento (e non più, come in passato, in quella decisoria, in funzione strumentale alle determinazioni conclusive) e con compiti propositivi nei confronti degli organi decisionali. Viene altresì sottolineata l’autonomia del procedimento sanzionatorio pecuniario rispetto al procedimento disciplinare riguardante intermediari assicurativi e riassicurativi.
L’articolo 9 disciplina il particolare istituto della sospensione della procedura sanzionatoria in caso di presentazione di querela o denuncia per fondato sospetto di frode, previsto in materia di liquidazione dei sinistri r.c.auto dall’articolo 326, comma 1 del Codice delle assicurazioni, e stabilisce i relativi adempimenti.
L’articolo 11, riguardo al caso in cui sia stata contestata una pluralità di violazioni della stessa disposizione la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione organizzativa (c.d. illecito seriale di cui all’articolo 327 del Codice delle assicurazioni per il quale è prevista una sanzione sostitutiva ove l’interessato adotti misure correttive per eliminare la disfunzione riscontrata) e disciplina sia gli adempimenti a carico del soggetto destinatario dell’atto di contestazione sia quelli dei Servizi dell’Istituto.
La regolamentazione che viene presentata va nella direzione di una generale rivisitazione del processo sanzionatorio ed una migliore organizzazione dell’iter procedurale, con questi interventi si vuole raggiungere l’obiettivo di una maggiore chiarezza, coerenza e trasparenza delle sanzioni ed in generale dell’intero processo.