L'E-learning supporta la distribuzione

Gli obblighi formativi per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria presentano analogie con il sistema di formazione in campo assicurativo. E confermano l’importante ruolo dell’e-learning nell’adeguamento alle regole previste dal legislatore.

Di seguito l’intervista rilasciata dall’Avv. Giuseppe Russo, docente di diritto comparato presso l’Università E-Campus e docente di diritto delle assicurazioni e della previdenza presso l’Università Carlo Cattaneo.

«Il legislatore con il Dlgs 141/10 ha riformato il settore degli intermediari finanziari introducendo importanti novità anche nel settore della formazione.

Non v’è dubbio che quest’ultimo nel regolare gli obblighi formativi si sia ispirato all’esempio degli intermediari assicurativi. Il modello ormai in vigore da più di cinque anni ha dimostrato di essere efficiente e di successo, non stupisce quindi che il legislatore finanziario possa essersi ispirato ad esso.

È opportuno però precisare che il percorso di riforma sia degli intermediari assicurativi che di quelli finanziari nasce e trova fondamento nel recepimento di due direttive comunitarie rispettivamente la Direttiva 92/2002 Ce per gli intermediari assicurativi e la Direttiva 08/48/Ce per gli intermediari finanziari, attraverso le quali il legislatore comunitario ha cercato di armonizzare le diverse discipline nazionali.

Ad oggi, restano ancora oscuri caratteri e contenuti di tale formazione  in attesa di un regolamento attuativo che, come nel caso del regolamento Isvap  n°5 del 2006 chiarisca le materie, i tempi, i modi di organizzazione e svolgimento.

In particolare il Dlgs 141/10 in relazione ai requisiti di iscrizione degli agenti in attività finanziaria nonché a quelli dei soggetti che svolgono funzioni di direzione amministrazione e controllo in società di mediazione prevede che, “l’iscrizione nel relativo elenco è subordinata al superamento di un apposito esame ed al mantenimento dei requisiti di professionalità attraverso l’espletamento dell’aggiornamento professionale”.

Inoltre per quanto attiene ai dipendenti e collaboratori di questi ultimi, la normativa li vincola al superamento di una prova valutativa  i cui contenuti saranno stabiliti dall’Organismo di vigilanza appena istituito ed all’espletamento dell’aggiornamento professionale.

In particolare analogamente al settore assicurativo, si potrebbero organizzare nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, corsi in aula e/o in e-learning di durata non inferiore a 60 ore annuali, mentre per l’aggiornamento professionale  corsi in aula e/o in e-learning di durata non inferiore a 30 ore annuali .

Per quanto attiene al contenuto ci si potrebbe ispirare allo studio delle normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia della intermediazione finanziaria e di tutta la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 141 del 2010. Per quanto attiene ai soggetti abilitati ad erogare i corsi soltanto il regolamento attuativo potrà far luce su questi aspetti anche se ritengo assolutamente auspicabile che il legislatore possa prevedere una procedura di accreditamento degli enti abilitati all’erogazione della formazione onde evitare, come è avvenuto nel settore assicurativo, la proliferazione di strutture, decisamente poco professionali, il cui unico fine è quello legato alla mera commercializzazione di prodotti formativi spesso poco aggiornati ed erogati da docenti di non ben attestate competenze professionali.

Spero che il legislatore tenga conto di un aspetto fondamentale, quello legato alle nuove tecnologie. Non vi è dubbio che l’approccio formativo reso possibile dall’e-learning, considerato l’importante numero di persone da formare, sia assolutamente indispensabile. Gli obblighi formativi che in vari settori sono stati introdotti dal legislatore o dagli ordini professionali riguardano centinaia di migliaia di persone e vincolare i discenti ad estenuanti giornate formative, con vincoli temporali e territoriali sarebbe senza dubbio troppo oneroso oltre che anacronistico. Non a caso la scelta dell’e-learning è già stata fatta,  l’Isvap,  il Consiglio Nazionale Forense, l’Agenzia per la formazione continua in medicina ecc. hanno disciplinato, chi più dettagliatamente chi meno, la possibilità di svolgere le ore formative attraverso questa modalità in modo assolutamente equipollente all’aula. I vantaggi per le grandi reti distributive sono sotto gli occhi di tutti.

Infine un’importante novità riguarderà la vigilanza. Questa assume un duplice aspetto infatti, è ormai risaputo che agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’esercizio della loro attività professionale collocano in via accessoria prodotti assicurativi a tutela del credito. Sino ad oggi questi soggetti erano obbligati ai sensi della normativa Isvap all’iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi  lett. e) ed all’adempimento degli obblighi formativi stabiliti con il regolamento Isvap n° 5 del 2006.  A questo obbligo formativo quindi se ne aggiungerà un altro , allorquando verrà emanato il regolamento attuativo del Dlgs 141/10 che come già accennato obbligherà agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e loro collaboratori ad una formazione professionale di natura prettamente finanziaria.

Per quanto riguarda l’attività assicurativa sarà l’ISVAP a vigilare sull’attuale iscrizione all’elenco e sull’effettiva partecipazione ai corsi di aggiornamento invece, per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria  sarà l’Organismo di vigilanza neo costituito.»

   

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