Lettera imprese: aliquote imposta R.C.A.
Oggetto: d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 di attuazione del federalismo fiscale. Variazione dell’aliquota d’imposta relativa all’assicurazione r.c.auto da parte delle provincie a statuto ordinario. Servizio di preventivazione r.c.auto aziendale.
Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle provincie (“federalismo fiscale”), prevede all’art. 17, comma 2, la facoltà per le provincie di variare, a decorrere dal 2011, l’aliquota base del 12,5% dell’imposta gravante sui premi r.c.auto con una oscillazione massima di 3.5 punti percentuali in aumento o in diminuzione, stabilendo nel contempo che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale 10912/DFF del 3 giugno 2011.
La Direzione Federalismo Fiscale del Dipartimento delle finanze, con apposita risoluzione n. 2 del 16 giugno 2011, ha precisato che le modifiche all’aliquota hanno effetto sui premi annuali o sulle rate di premio pagati a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera sul sito del MEF (“principio di cassa” sancito dalla legge n. 1216/1961).
La situazione risultante dal sito del MEF evidenzia che 29 provincie hanno optato per la variazione dell’aliquota d’imposta con relative delibere pubblicate nel corso del mese di giugno 2011. La data di entrata in vigore delle nuove aliquote è pertanto quella del primo agosto 2011 (primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione).
Ulteriori provincie hanno stabilito la variazione dell’aliquota d’imposta con relative delibere del mese di giugno 2011 pubblicate sul sito del MEF nel mese di luglio. In tali casi pertanto l’effetto della nuova aliquota è dal primo settembre 2011.
In relazione al termine di decorrenza delle delibere di variazione delle aliquote d’imposta, fissato dalla citata normativa nel primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera sul sito del MEF, può in concreto determinarsi un impatto rispetto alle disposizioni vigenti in materia di pubblicazione dei preventivi dei premi r.c.auto sui siti aziendali delle imprese (art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed artt. 5 e 6 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008).
In particolare, stante la validità dei preventivi per almeno 60 giorni, nel periodo fino alla data di entrata in vigore delle nuove aliquote, per i preventivi elaborati con decorrenza polizza dalla suddetta data può determinarsi una temporanea situazione di disallineamento che comporta una differenza tra il premio indicato nel preventivo (che tiene conto dell’aliquota attuale del 12,5%) ed il premio richiesto dall’impresa al momento della stipula del contratto (che dovrà tener conto della nuova aliquota, ove questa sia stata modificata da parte della provincia interessata).
In proposito, al fine di consentire agli utenti del servizio di preventivazione una opportuna informativa e di contenere possibili motivi di conflittualità con gli assicurati, le imprese dovranno predisporre una apposita avvertenza, redatta in modo chiaro e di immediata evidenza, da inserire nei preventivi rilasciati presso i punti vendita e nei propri siti internet, dalla quale risulti che:
· in seguito all’entrata in vigore del “federalismo fiscale” (d.lgs. n. 68 del 6 maggio 2011) le province a statuto ordinario possono deliberare una variazione sull’imposta dell’assicurazione R.C. Auto nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto a quella attualmente prevista del 12,5% del premio;
· sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile consultare l’elenco delle provincie che hanno modificato la suddetta aliquota;
· per i preventivi con decorrenza polizza successiva all’entrata in vigore delle nuove aliquote potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo ed il premio richiesto dall’impresa al momento della stipula del contratto.
Per quanto concerne in particolare la pubblicizzazione nei siti internet aziendali, la suddetta avvertenza dovrà essere inserita sia nella pagina iniziale della sezione dedicata all’elaborazione del preventivo sia nella schermata finale contenente il premio proposto.
FONTE: ISVAP