Mediatori creditizi: più trasparenza con i clienti

La Banca d’Italia ha pubblicato pochi giorni fa un comunicato contenente le modifiche alle Disposizioni relative alla trasparenza dei servizi e delle operazioni bancarie e finanziarie, che prende in esame anche la correttezza del rapporto tra intermediari e i clienti.

Le disposizioni per i mediatori creditizi
Per quanto concerne i mediatori creditizi vengono individuate le indicazioni relative alla trasparenza specifiche per questo tipo di attività e sono le seguenti:
– la trasparenza relativa al servizio di mediazione
– la trasparenza relativa ai servizi bancari e finanziari prospettati dal mediatore al cliente
Per quanto riguarda il primo punto è stato previsto di estendere gli strumenti di trasparenza previsti dalle Disposizioni ai servizi offerti dai mediatori creditizi; per i servizi bancari e finanziari, si è ritenuto opportuno prevedere per i mediatori creditizi gli stessi obblighi per l’offerta fuori sede indicati dalle Disposizioni, questo per fare in modo che i consumatori possano ricevere informazioni dettagliate e chiare nel momento stesso in cui il servizio viene loro prospettato.

Più trasparenza ed informazione
L’attività di mediazione svolta dai mediatori è delineata dalla definizione contenuta nella legge, in particolare: viene messa in relazione anche mediante l’attività di consulenza delle banche o degli intermediari finanziari con i consumatori per l’accesso ai finanziamenti in qualsiasi forma (articolo 128-sexies del TUB); la trasparenza quindi coinvolge qualsiasi aspetto di questa attività e comprende ad esempio le commissioni per la consulenza svolta.

Nel momento in cui esiste una convenzione tra un mediatore ed una banca o un intermediario l’attività di mediazione è assimilabile a quella dell’offerta fuori sede ed è quindi prevista l’applicazione della stessa disciplina (contenuta nel paragrafo 4 della sezione ll).
Nel caso contrario, ovvero in cui non estesse una convenzione, il mediatore deve comunque garantire ai clienti una corretta informazione fornendo loro il foglio informativo e una eventuale guida.

Tali obblighi sussistono anche nel momento in cui i mediatori creditizi raccolgano richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti da inviare alle imprese o ai professionisti che erogheranno effettivamente il servizio; il foglio informativo e la guida devono inoltre essere inviati ai clienti che scelgono di avvalersi di strumenti di consultazione a distanza (es. siti web).

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