Regolamento intermediari

Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari

Adottato con dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivamente modificato con delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 e con delibera n. 21755 del 10 marzo 20211

INDICE
LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1 Fonti normative
Art. 2 Definizioni

LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE
IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 3 Definizioni

PARTE II ALBO
Art. 4 Albo
Art. 5 Contenuto dell’albo
Art. 6 Pubblicità dell’albo

PARTE III PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 7 Domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione
Art. 8 Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente
Art. 9 Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione
dell’autorizzazione
Art. 10 Decadenza dall’autorizzazione
Art. 11 Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria
Art. 12 Revoca dell’autorizzazione
Art. 13 Comunicazioni sull’esercizio dei servizi e delle attività di investimento

PARTE IV OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM 22
Art. 14 Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE
Art. 15 Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all’agente collegato
Art. 16 Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi
Art. 17 Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attività di investimento
Art. 18 Stabilimento di succursali in Stati non UE
Art. 19 Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria
Art. 20 Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE
Art. 21 Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi
Art. 22 Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria
Art. 23 Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo
riconoscimento
Art. 24 Apertura di uffici di rappresentanza

PARTE V PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
Art. 25 Domanda di autorizzazione
Art. 26 Istruttoria della domanda
Art. 27 Estensione delle autorizzazioni
Art. 28 Lingua degli atti
Art. 29 Disposizioni applicabili
Art. 30 Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale
Art. 31 Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE

PARTE VI OPERATIVITÀ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE
Art. 32 Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica
Art. 33 Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali
Art. 34 Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento

LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 35 Definizioni 323 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018

PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali
Art. 36 Requisiti generali delle informazioni
Capo II Contratti
Art. 37 Contratti
Art. 38 Contratti relativi alla gestione di portafogli
Art. 39 Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà

TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE
O RICEZIONE DI ORDINI”

Capo I Adeguatezza
Art. 40 Principi generali
Art. 41 Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti

Capo II Appropriatezza
Art. 42 Principi generali
Capo III Mera esecuzione o ricezione di ordini
Art. 43 Condizioni
Capo IV Pratiche di vendita abbinata
Art. 44 Pratiche di vendita abbinata
Art. 45 Contratti di credito immobiliare

TITOLO III BEST EXECUTION
Capo I Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Art. 46 Disposizioni preliminari
Art. 47 Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Art. 48 Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini
Art. 49 Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione

Capo II Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli
Art. 50 Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

TITOLO IV GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI
Art. 51 Principi generali

TITOLO V INCENTIVI
Capo I Incentivi
Art. 52 Principi generali
Art. 53 Condizioni di ammissibilità degli incentivi

Capo II Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente
Art. 54 Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente

Capo III Ricerca in materia di investimenti
Art. 55 Condizioni
Art. 56 Onere per la ricerca
Art. 57 Budget per la ricerca
Art. 58 Informativa
Art. 59 Esecuzione degli ordini

TITOLO VI RENDICONTI
Art. 60 Rendiconti ai clienti

TITOLO VII RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE
Art. 61 Rapporti con controparti qualificate

Titolo VIII Governo degli strumenti finanziari
Capo I Disposizioni generali
Art. 62 Definizioni

Capo II Obblighi per gli intermediari produttori
Art. 63 Principi generali
Art. 64 Mercato di riferimento potenziale
Art. 65 Processo di approvazione degli strumenti finanziari
Art. 66 Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale
Art. 67 Riesame
Art. 68 Scambio informativo con gli intermediari distributori
Art. 69 Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari
Art. 70 Principio di proporzionalità
Capo III Obblighi per gli intermediari distributori
Art. 71 Principi generali
Art. 72 Mercato di riferimento effettivo
Art. 73 Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale
Art. 74 Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE
Art. 75 Riesame
Art. 76 Catena di intermediazione 575 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
Art. 77 Principio di proporzionalità

TITOLO IX REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA
Art. 78 Requisiti di conoscenza e competenza del personale
Art. 79 Requisiti necessari per fornire informazioni (abrogato)
Art. 80 Requisiti necessari per prestare la consulenza (abrogato)
Art. 81 Altri requisiti (abrogato)
Art. 82 Disposizioni finali (abrogato)

PARTE III AGENTI DI CAMBIO
Art. 83 Agenti di cambio
Art. 84 Controllo contabile
Art. 85 Conferimento e revoca dell’incarico
Art. 86 Comunicazioni alle autorità di controllo

LIBRO IV PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA
CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 87 Definizioni

PARTE II PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
Art. 88 Procedure interne
Art. 89 Controllo di conformità
Art. 90 Trattamento dei reclami
Art. 91 Operazioni personali

PARTE III CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 92 Principi generali
Art. 93 Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale

PARTE IV CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Art. 94 Conservazione delle registrazioni
Art. 95 Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche

LIBRO V PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA
DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 96 Definizioni 666 Regolamento intermediari
Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018

PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 97 Regole generali di comportamento
Art. 98 Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio

TITOLO II BEST EXECUTION 68
Capo I Esecuzione di ordini per conto di OICR
Art. 99 Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle
condizioni più favorevoli per gli OICR
Art. 100 Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione

Capo II Trasmissione di ordini per conto di OICR
Art. 101 Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR

TITOLO III GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR
Art. 102 Principi generali
Art. 103 Aggregazione e assegnazione

TITOLO IV INCENTIVI
Art. 104 Incentivi riguardanti gli OICR

TITOLO V RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI
Art. 105 Informazioni sulle operazioni eseguite
Art. 106 Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici

PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
Art. 107 Commercializzazione di OICR propri
Art. 108 Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia
Art. 109 Commercializzazione di OICR di terzi

LIBRO VI PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 110 Ambito di applicazione
Art. 111 Definizioni 727 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018

TITOLO II STRATEGIE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Art. 112 Strategie per l’esercizio dei diritti di voto

PARTE II FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME,
OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI

TITOLO I FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ
Art. 113 Modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità

TITOLO II OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 114 Operazioni personali
Art. 115 Gestione dei conflitti di interesse
Art. 116 Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM 75
Art. 117 Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
Art. 118 Monitoraggio dei conflitti di interesse

TITOLO III RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI
Art. 119 Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti

Parte III Conservazione delle registrazioni
Art. 120 Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni
Art. 121 Elaborazione elettronica dei dati
Art. 122 Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio
Art. 123 Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso

LIBRO VII OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO
A DISTANZA

PARTE I OFFERTA FUORI SEDE
Art. 124 Offerta fuori sede

PARTE II PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
Art. 125 Soggetti
Art. 126 Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza
Art. 127 Svolgimento

PARTE III COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D’INVESTIMENTO ALTRUI
Art. 128 Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui

LIBRO VIII OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE
Art. 129 Disciplina applicabile ai depositi strutturati
Art. 130 Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche

LIBRO IX OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 131 Definizioni
Art. 132 Collaborazioni orizzontali

PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI
Art. 133 Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale
Art. 134 Modalità di fornitura delle informazioni

TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA

Capo I Adeguatezza
Art. 135 Principi generali
Art. 135-bis Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e alle esigenze e di adeguatezza

Capo II Appropriatezza 87
Art. 135-ter Principi generali 87
Capo III Consulenza obbligatoria 88
Art. 135-quater Consulenza obbligatoria 88
Capo IV Pratiche di vendita abbinata 89
Art. 135-quinquies Pratiche di vendita abbinata 89
TITOLO III INCENTIVI 89
Capo I Incentivi 89
Art. 135-sexies Principi generali 89
Art. 135-septies Condizioni di ammissibilità degli incentivi 90
Capo II Incentivi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa
mediante consulenza su base indipendente
91
Art. 135-octies Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante
consulenza su base indipendente
91
Capo III Ricerca in materia di investimenti 92
Art. 135-novies Condizioni 92
Art. 135-decies Onere per la ricerca 93
Art. 135-undecies Budget per la ricerca 93
Art. 135-duodecies Informativa 94
TITOLO IV RENDICONTI 94
Art. 135-terdecies Rendiconti ai clienti 949 Regolamento intermediari
Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
TITOLO V GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI –
OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA
95
Art. 135-quaterdecies Principi generali 95
Art. 135-quinquiesdecies Mercato di riferimento effettivo 95
Art. 135-sexiesdecies Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e
del personale
96
Art. 135-septiesdecies Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto 97
Art. 135-octiesdecies Riesame 97
Art. 135-noviesdecies Collaborazione orizzontale 98
Art. 135-vicies Principio di proporzionalità 98
TITOLO VI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA 98
Art. 135-vicies semel Conoscenze e competenze 98
TITOLO VII DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, PRODOTTI DI
INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO
99
Art. 135-vicies bis Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento
assicurativi e servizi di investimento
99
TITOLO VIII ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 99
Art. 135-vicies ter Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione 99
PARTE III PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI
CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI
RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
99
Art. 135-vicies quater Disciplina applicabile 99
PARTE IV CONFLITTI DI INTERESSE 100
Art. 135-vicies quinquies Principi generali 100
Art. 135-vicies sexies Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del
personale
100
PARTE V CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 101
Art. 135-vicies septies Conservazione delle registrazioni 101
Art. 135-duodetricies Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle
comunicazioni elettroniche
101
PARTE VI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO
ASSICURATIVI MEDIANTE TECNICHE DI
COMUNICAZIONE A DISTANZA
102
Art. 135-undetricies Soggetti 102
Art. 135-tricies Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza 102
Art. 135-tricies semel Svolgimento 102
Art. 135-tricies bis Utilizzo di call center 102
Art. 135-tricies ter Sito internet e profili di social network dei soggetti abilitati alla
distribuzione assicurativa
10310 Regolamento intermediari
Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
LIBRO X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA
O SOCIALMENTE RESPONSABILE
103
Art. 136 Obblighi informativi 103
Art. 137 Obblighi di rendicontazione 104
LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI 104
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI 104
Art. 138 Definizioni 104
PARTE II ORGANISMO 106
Art. 139 Tenuta dell’albo 106
Art. 140 Vigilanza dell’Organismo sui consulenti finanziari 106
Art. 141 Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo 107
Art. 142 Vigilanza della Consob sull’Organismo 108
Art. 143 Informazioni tra la Consob e l’Organismo 108
Art. 144 Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione,
cancellazione e riammissione all’albo adottati dall’Organismo
108
Art. 145 Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei
consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria,
dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei soggetti
abilitati
109
PARTE III DISCIPLINA DELL’ALBO 110
Art. 146 Albo unico dei consulenti finanziari 110
Art. 147 Pubblicità degli atti dell’Organismo 112
Art. 148 Requisiti per l’iscrizione nelle tre sezioni dell’albo 112
Art. 149 Prova valutativa 113
Art. 150 Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A
114
Art. 151 Iscrizione all’albo 114
Art. 152 Cancellazione dall’albo 114
Art. 153 Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo 116
Art. 154 Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei
confronti dell’Organismo
117
PARTE IV ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI
ALL’OFFERTA FUORI SEDE 117
Art. 155 Ambito di attività 117
Art. 156 Modalità di aggiornamento professionale 117
Art. 157 Incompatibilità 118
Art. 158 Regole generali di comportamento 118
Art. 159 Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei
potenziali clienti
118
Art. 160 Conservazione della documentazione 120
PARTE V ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E
DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA 120
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 120
Art. 161 Ambito di applicazione 12011 Regolamento intermediari
Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
Art. 162 Regole generali di comportamento 120
Art. 163 Incompatibilità 122
Art. 164 Aggiornamento professionale 122
TITOLO II INFORMAZIONI, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI 124
Art. 165 Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario
autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi
124
Art. 166 Contratto di consulenza in materia di investimenti 126
Art. 167 Acquisizione delle informazioni dai clienti 127
Art. 168 Classificazione dei clienti 129
Art. 169 Informazioni sugli strumenti finanziari 130
Art. 170 Informazioni sui costi e gli oneri connessi 131
Art. 171 Valutazione dell’adeguatezza 132
Art. 172 Obbligo di rendiconto 133
TITOLO III REQUISITI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E
DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA NELLA PRESTAZIONE
DEL SERVIZIO
134
Art. 173 Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni
corrette, chiare e non fuorvianti
134
Art. 174 Modalità di adempimento degli obblighi di informazione 136
Art. 175 Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet 137
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEI CONSULENTI FINANZIARI
AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
138
Art. 176 Procedure interne e pratiche retributive 138
Art. 177 Conflitti di interesse 139
Art. 178 Registrazioni 141
Art. 179 Procedure per la segnalazione delle violazioni 142
PARTE VI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI 144
Art. 180 Sanzioni 144
Art. 181 Provvedimenti cautelari 147
ALLEGATO N. 1 Domanda di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione alla
prestazione in Italia da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle
banche di servizi e attività di investimento
148
ALLEGATO N. 2 Domanda di autorizzazione all’esercizio di servizi non ammessi al
mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE
158
ALLEGATO N. 3 Clienti professionali private 162
ALLEGATO N. 4 Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento
del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nei confronti
dei clienti o dei potenziali clienti

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-bis, 2-quater e 2-quinquies; 18-bis, comma 2; 18-ter, comma 3-bis; 19, commi 3, 3-ter e 4-ter; 23, comma 4-bis; 25-bis, comma 2; 25-ter, comma 2; 26, commi 4 e 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma 4; 30, comma 5; 31,commi 4, 6 e 6-bis; 32, comma 2; 33, comma 2, lettera f); 35-decies, comma 1, lettera d); 41-bis, comma 6; 41-ter, comma 4; 117-ter e 201, commi 8 e 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o di altre disposizioni di legge, applicabili agli intermediari e ai gestori di cui al presente regolamento.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    1. «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    2. «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini di detta direttiva;
    3. «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
    4. «gruppo»: l’insieme dei soggetti determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Testo Unico;
    5. «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all’articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;
    6. «servizi accessori»: i servizi di cui all’articolo 1, comma 6, del Testo Unico, e di cui alla sezione B dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;
    7. «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma 6-octiesdecies, del Testo Unico, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565;
    8. «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell’intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento
  2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB e nelle relative disposizioni attuative, nel regolamento (UE) 2017/565 e nel regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale.

LIBRO II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3
(Definizioni)

  1. Nel presente Libro si intendono per:
    1. «albo»: l’albo di cui all’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
    2. «sezione speciale»: la sezione dell’albo prevista dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
    3. «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche»: la sezione dell’albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
    4. «elenco»: l’elenco delle imprese d’investimento UE allegato all’albo istituito dall’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
    5. «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell’impresa stessa;
    6. «Stato UE»: lo Stato appartenente all’Unione Europea;
    7. «Stato non UE»: lo Stato non appartenente all’Unione Europea;
    8. «Stato membro d’origine»: lo Stato membro come definito dall’articolo 1, comma 6- duodecies, lettera a), del Testo Unico;
    9. «Stato d’origine»: lo Stato non UE in cui l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca ha la propria sede legale;
    10. «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall’articolo 1 comma 1, lettera s), del Testo Unico;
    11. «ufficio di rappresentanza»: struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento.

PARTE II
ALBO

Art. 4
(Albo)

  1. Nell’albo di cui all’articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:
    1. le SIM;
    2. nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
    3. nella sezione speciale, le società di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
  2. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui al comma 1, lettera b), comprende:
    1. le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico;
    2. le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.
  3. All’albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE.

Art. 5
(Contenuto dell’albo)

  1. Nell’albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:
    1. il numero d’ordine di iscrizione;
    2. la denominazione sociale;
    3. la sede legale;
    4. l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale
    5. gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l’indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;
    6. gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;
    7. i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.
  2. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali iscritta sono indicati:
    1. il numero d’ordine di iscrizione;
    2. la denominazione sociale;
    3. la sede legale;
    4. l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;
    5. gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all’articolo 28, comma 1, del Testo Unico, con l’indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
    6. le succursali nel territorio della Repubblica;
    7. gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;
    8. gli Stati UE in cui l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento coperti dall’autorizzazione in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo Unico;
    9. la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.
  3. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati:
    1. il numero d’ordine di iscrizione;
    2. la denominazione sociale;
    3. la sede legale;
    4. l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;
    5. gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all’articolo 28, comma 6, del Testo Unico, con l’indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
    6. gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico;
    7. la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.
  4. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono indicati:
    1. il numero d’ordine di iscrizione;
    2. la denominazione sociale;
    3. la sede legale;
    4. i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l’impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
    5. lo Stato UE in cui è stabilita la succursale;
    6. la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.
  5. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:
    1. il numero d’ordine di iscrizione;
    2. la denominazione sociale;
    3. la sede legale;
    4. l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;
    5. gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
    6. gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico.
  6. Nell’elenco allegato di cui all’articolo 4, comma 3, per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati:
    1. il numero d’ordine di iscrizione;
    2. la denominazione sociale;
    3. la sede legale;
    4. i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l’impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
    5. gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all’articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l’indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;
    6. l’eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 30, della direttiva 2014/6/UE.

Art. 6
(Pubblicità dell’albo)

  1. L’albo è pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.

PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 7
(Domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)

  1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento nonché di relativa estensione sono presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016. Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.
  2. La documentazione indicata all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 è presentata anche con riguardo ai componenti dell’organo di controllo, ivi inclusi i sindaci supplenti.
  3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 2 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.
  4. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la19 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018 documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.
  5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8
(Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente)

  1. La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all’articolo 13 del Testo Unico, ivi compresi i sindaci supplenti, è rimessa all’organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all’organo di controllo della società. Il verbale relativo alla delibera con la quale si è proceduto alla verifica dei requisiti dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell’organo competente. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.
  2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell’accertamento dei requisiti di professionalità.
  3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l’indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
  4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all’organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Resta ferma la facoltà della Consob di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
  5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l’azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo amministrativo.

Art. 9
(Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)

  1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell’autorizzazione e, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. Nei casi di cui all’articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
  2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
  3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
    1. alla società richiedente;
    2. a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;
    3. a qualunque altro soggetto, anche estero.
  4. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine di cui al comma 1..

Art. 10
(Decadenza dall’autorizzazione)

  1. Le SIM che intendono rinunciare all’autorizzazione all’esercizio di uno o più servizi o attività di investimento presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.
  2. Si applica l’articolo 9, commi 3 e 4.
  3. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell’autorizzazione medesima. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.
  4. Il termine di cui al comma 3 non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

Art. 11
(Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)

  1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9 e 10 sono sospesi:
    1. nell’ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all’istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall’amministrazione competente;
    2. nelle ipotesi di cui all’articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all’esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;
    3. nelle ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;
    4. nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell’inizio e del termine della sospensione dell’istruttoria.
  3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.
  4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.

Art. 12
(Revoca dell’autorizzazione)

  1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle SIM quando:
    1. l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;
    2. l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
    3. vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione.
  2. Il termine di cui al comma 1, lettera a), non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.
  3. La Consob può differire la pronuncia di revoca nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell’esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall’articolo 13 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all’articolo 5, comma 1, del Testo Unico.

Art. 13
(Comunicazioni sull’esercizio dei servizi e delle attività di investimento)

  1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob e alla Banca d’Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell’esercizio di ogni servizio o attività di investimento autorizzato

PARTE IV OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM

Art. 14
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)

  1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE , una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
  2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
  3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
  4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia.
  5. Qualora la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda rifiutare la notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi
  6. La SIM può stabilire la succursale ovvero l’agente collegato e iniziare l’operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4.
  7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale o dell’agente collegato.

Art. 15
(Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all’agente collegato)

  1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE, ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 14, comma 1, almeno un 23 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018 mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
  2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 16
(Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi)

  1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all’articolo 4 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
  2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
  3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
  4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia.
  5. La SIM può iniziare l’operatività dopo aver ricevuto dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4.

Art. 17
(Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attività di investimento)

  1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e secondo le modalità indicate all’articolo 7 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
  2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 24 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018.

Art. 18
(Stabilimento di succursali in Stati non UE)

  1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
    1. lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
    2. l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione all’estero della SIM;
    3. l’attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l’impatto dell’iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
    4. il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
    5. i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
    6. l’ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.
  2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.
  3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
  4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda di autorizzazione entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
  5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.
  6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
      1. alla società richiedente;
      2. a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;
      3. a qualunque altro soggetto, anche estero.
  7. La Consob può richiedere un parere sull’iniziativa all’autorità competente del paese ospitante.
  8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni: 25 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
    1. esistenza nello Stato ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
    2. esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato ospitante volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Consob e della Banca d’Italia anche attraverso l’espletamento di controlli in loco;
    3. possibilità di agevole accesso da parte dell’impresa madre alle informazioni della succursale;
    4. adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.
  9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell’autorizzazione.
  10. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale.
  11. La Consob comunica alla Banca d’Italia le autorizzazioni rilasciate.
  12. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

Art. 19
(Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)

  1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 18, comma 4, è sospeso:
    1. nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;
    2. nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;
    3. nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.
  2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell’inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell’istruttoria.
  4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob. 26 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018

Art. 20
(Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE)

  1. La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed e).
  2. La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Consob.

Art. 21
(Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi)

  1. La SIM che intende operare in uno Stato non UE in regime di libera prestazione di servizi presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
    1. lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
    2. un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel paese ospitante;
    3. le modalità con le quali la SIM intende operare.
  2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.
  3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
  4. La Consob delibera sulla domanda di autorizzazione presentata dalla SIM istante, sentita la Banca d’Italia, entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
  5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.
  6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
    1. alla società richiedente;
    2. a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della società richiedente;
    3. a qualunque altro soggetto, anche estero.
  7. La Consob può richiedere un parere sull’iniziativa all’autorità competente del paese ospitante. 27 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018.
  8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
    1. esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
    2. esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero;
    3. adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.
  9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell’autorizzazione.
  10. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

Art. 22
(Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)

  1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 21, comma 4, è sospeso:
    1. nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;
    2. nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;
    3. nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.
  2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell’inizio e del termine della sospensione o dell’interruzione dell’istruttoria.
  4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

Art. 23
(Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento)

  1. La SIM che intende svolgere in altri Stati UE attività non ammesse al mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento di succursali, presenta una domanda di autorizzazione alla Consob.
  2. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento con stabilimento di succursali si applicano gli articoli 18, 19 e 20. 28 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
  3. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento di succursali si applicano gli articoli 21 e 22.

Art. 24
(Apertura di uffici di rappresentanza)

  1. La SIM può aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza.
  2. L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero è sottoposta alle procedure previste dall’autorità competente del paese ospitante.
  3. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’inizio dell’attività dell’ufficio di rappresentanza, indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attività svolta dallo stesso.
  4. La SIM comunica tempestivamente alla Consob la cessazione dell’ufficio di rappresentanza.

PARTE V PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

Art. 25
(Domanda di autorizzazione)

  1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1.
  2. Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all’esercizio dell’attività di investimento al cliente in questione. L’iniziativa di tale cliente non dà diritto all’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Testo Unico.
  3. Si applica l’articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 26
(Istruttoria della domanda)

  1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all’articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico per il rilascio dell’autorizzazione e, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all’impresa richiedente e all’autorità dello Stato d’origine. 29 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
  2. I termini dell’istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi finché gli accordi, previsti dall’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati.
  3. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell’impresa richiedente, i responsabili della succursale dell’impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
  4. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
    1. all’impresa richiedente;
    2. a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo e ai soci dell’impresa richiedente;
    3. a qualunque altro soggetto, anche estero.
  5. La Consob informa la società richiedente dell’accoglimento o meno dell’istanza entro il termine di cui al comma 1

Art. 27
(Estensione delle autorizzazioni)

  1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento o servizi accessori inoltra domanda alla Consob ai sensi dell’articolo 25.
  2. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 26.

Art. 28
(Lingua degli atti)

  1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 25 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi dell’Allegato n. 1 e dell’articolo 26 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana

Art. 29
(Disposizioni applicabili)

  1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13.

Art. 30
(Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale)

  1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale secondo quanto 30 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018 stabilito dall’articolo 25, può prestare, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in altri Stati UE, senza stabilirvi nuove succursali, servizi e attività coperte dall’autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purché sia stata trasmessa alla Consob un’apposita comunicazione preventiva.
  2. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16.

Art. 31
(Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE)

  1. La succursale di un’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata in un altro Stato UE, può prestare in Italia senza stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività coperte dall’autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purché la Consob sia stata preventivamente informata dall’autorità dello Stato UE in cui è stabilita la succursale.
  2. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 33.

PARTE VI OPERATIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE

Art. 32
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica)

  1. Per l’esercizio dei servizi o attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE possono stabilire succursali o agenti collegati in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, secondo le modalità indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
  2. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della normativa applicabile, può richiedere di modificare i presidi operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.
  3. La succursale o l’agente collegato possono iniziare l’attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell’ipotesi di cui al comma 2 il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.
  4. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta 31 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018 da apposita comunicazione alla Consob nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Art. 33
(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

  1. Le imprese di investimento UE possono esercitare in Italia i servizi e le attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, senza stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, a condizione che la Consob sia stata informata dall’autorità dello Stato membro d’origine, secondo le modalità indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
  2. Gli agenti collegati di cui al comma 1 non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.
  3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 34
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

  1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento UE.
  2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
    1. effettivo svolgimento nello Stato membro d’origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l’impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;
    2. presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l’impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale;
    3. adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare.
  3. La domanda di autorizzazione, redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 2, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, nonché l’articolo 28.
  4. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate al comma 2 per il rilascio 32 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018 dell’autorizzazione e, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all’impresa richiedente e all’autorità dello Stato membro d’origine.
  5. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell’impresa di investimento, i responsabili della succursale dell’impresa stessa ove stabilita, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
  6. La Consob e la Banca d’Italia comunicano all’impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 28.

LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’
DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 35
(Definizioni)

  1. Nel presente Libro si intendono per:
    1. «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 201, comma 7, del Testo Unico;
    2. «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di
      investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonché le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di attività di investimento. Per «intermediari autorizzati» o «intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati;33 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
    3. «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
    4. «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;
    5. «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
    6. «mercato equivalente»: mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.

PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

Art. 36
(Requisiti generali delle informazioni)

  1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
  2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro
    proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:

    1. all’intermediario e ai relativi servizi;
    2. agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l’indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali, tenuto conto del mercato di riferimento di cui all’articolo 21, comma 2-bis, del Testo Unico;
    3. alle sedi di esecuzione;34 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
    4. ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.
  3. Ai fini del presente articolo, gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all’articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.
  4. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente applicano altresì l’articolo 53 del regolamento (UE) 2017/565.

Capo II
Contratti

Art. 37
(Contratti)

  1. Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.
  2. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.
  3. Il contratto con i clienti al dettaglio:
    1. specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
    2. stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
    3. indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
    4. prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell’attività svolta;35 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018
    5. indica i corrispettivi spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V;
    6. indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;
    7. indica le altre condizioni contrattuali convenute con l’investitore per la prestazione del servizio;
    8. indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.
  4. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.

Art. 38
(Contratti relativi alla gestione di portafogli)

  1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:
    1. indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
    2. indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;
    3. indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
    4. fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
    5. indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;
    6. indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l’intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.36 Regolamento intermediari Adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018

Art. 39
(Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4-bis, del Testo Unico, gli intermediari valutano attentamente l’utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà in considerazione del rapporto che sussiste tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell’intermediario e le attività del cliente sottoposte a tali contratti. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare di aver assolto a tale obbligo.
  2. Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti fattori:
    1. se sussiste solo un collegamento molto debole tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell’intermediario e l’utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, anche alla luce della probabilità che l’esposizione del cliente nei confronti dell’intermediario risulti bassa o trascurabile;
    2. se l’importo delle disponibilità liquide o degli strumenti finanziari dei clienti soggetto a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà superi di gran lunga l’esposizione derivante dalle obbligazioni dei clienti, o sia del tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso in cui il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell’intermediario;
    3. se la totalità degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti è assoggettata a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, senza che si sia tenuto conto delle specifiche obbligazioni di ciascun cliente nei confronti dell’intermediario.
  3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, gli intermediari comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l’effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sugli strumenti finanziari e sulle disponibilità liquide dei clienti medesimi.

TITOLO II
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA
E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”

Capo I
Adeguatezza

Art. 40
(Principi generali)

  1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
    1. alla conoscenza ed esperienza in materia di strumento o di servizio;
    2. alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
    3. agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
  2. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 54, paragrafi da 1 a 11 e 13, e 55 del regolamento (UE) 2017/565.

Art. 41
(Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti)

  1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
  2. Qualora, ai fini dell’effettuazione della transazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest’ultima può essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:
    1. il cliente abbia prestato il proprio consenso;
    2. l’intermediario abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l’esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.
  3. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 54, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/565.

Capo II
Appropriatezza

Art. 42
(Principi generali)

  1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.
  2. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
  3. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
  4. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2017/565.

Capo III
Mera esecuzione o ricezione di ordini

Art. 43
(Condizioni)

  1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori – esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all’Allegato I, sezione B, numero 1), del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti – senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte
    tutte le seguenti condizioni:

      i suddetti servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:

      • azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
      • obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento
        derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
      • strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
      • azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010;
      • depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza;
      • altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
    1. il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
    2. il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
    3. l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
  • Ai fini del comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 5), gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.
   

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