Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018 – Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L’ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;

CONSIDERATO che le attuali regole di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate, che prevedono l’attribuzione alla chiusura del periodo di osservazione delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consentono, in alcuni contesti di mercato, di garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata;

CONSIDERATO che le attuali disposizioni del Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 obbligano l’impresa a riconoscere nel periodo di osservazione gli utili e le perdite eventualmente conseguiti a seguito dell’utilizzo di strumenti derivati che richiedono negoziazioni infra-annuali;

RITENUTO necessario prevedere per i contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del presente Provvedimento, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto delle plusvalenze nette realizzate da accantonare in un apposito fondo utili che concorre alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata in un arco temporale non superiore ad anni otto dalla data in cui le plusvalenze nette sono realizzate;

RITENUTO necessario introdurre una deroga alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che consenta di rinviare l’attribuzione, ai fini del calcolo del risultato finanziario di periodo, degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica di particolari tipologie di strumenti finanziari derivati fino alla chiusura dell’operazione;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Modifica all’intestazione del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. Al titolo del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, al primo periodo, le parole “AI SENSI DELL’ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA E)” sono sostituite dalle seguenti: “AI SENSI DELL’ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L),”

Art. 2
(Modifica all’articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. AIl’articolo 1, comma 1, (Fonti normative), del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, le parole “191, comma 1, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “191, comma 1, lettera l),”.

Art. 3
(Modifica all’articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. All’articolo 2, comma 1, (Definizioni) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) “fondo utili”: fondo costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;”
    2. alla lettera f) dopo la parola “ISVAP” sono inserite le seguenti “o IVASS” e dopo le parole “e di interesse collettivo” le seguenti “a cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art.13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;”;
    3. dopo la lettera i) è inserita la seguente “i-bis) “plusvalenze nette realizzate”: il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;”
    4. alla lettera j sono eliminate le parole “gli strumenti definiti all’articolo 1, comma 3” ed inserite le seguenti “gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1 comma 1-bis, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni”.

Art. 4
(Caratteristiche della gestione separata)

  1. Dopo l’articolo 4 del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto il seguente: “Articolo 4-bis (Caratteristiche della gestione separata)
    1. La gestione separata può prevedere due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento per la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad essa collegati, a seconda che sia stato costituito o meno un fondo utili.
    2. Nell’ambito della stessa gestione separata, l’impresa può prevedere la coesistenza di contratti ai quali si applicano le due regole di cui al comma 1, avendo cura di salvaguardare il pieno rispetto dei principi stabiliti all’articolo 4.”.

Art. 5
(Modifica all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. Al Titolo II – Costituzione della gestione separata, il comma 2 dell’articolo 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata) è sostituito dal seguente:“
  2. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l’organo amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti all’articolo 4:
    a) individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell’arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonché i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l’uscita;
    b) stabilisce se accantonare le plusvalenze nette realizzate nel fondo utili e, in tal caso, ne definisce i criteri di attribuzione ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 7-bis e 7-ter;
    c) stabilisce se avvalersi della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 2, e, in tal caso, fermo quanto previsto alla lettera b), individua idonei presidi per monitorare la quota delle plusvalenze nette realizzate da attribuire al fondo utili.”

Art. 6
(Modifica all’articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. All’articolo 6, comma 1, lettera d), punto ii), dopo la parola “Regolamento” sono soppresse le parole “ISVAP 27 maggio 2008, n. 25” e sono inserite le parole “IVASS 26 ottobre 2016, n. 30” e, alla lettera j), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, il regolamento della gestione separata reca specifica evidenza della presenza di due differenti regole di determinazione del tasso medio di rendimento, ciascuna applicabile al singolo contratto sulla base di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;”.

Art.7
(Modifica al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. Al Titolo III – Amministrazione e gestione del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, prima dell’articolo 7 è inserito il seguente Capo: “Capo I – Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata”.

Art. 8
(Fondo utili e determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili e trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura)

  1. Dopo l’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 sono aggiunti i seguenti:
    a) “Art. 7-bis (Fondo utili)
  2. L’impresa costituisce un fondo utili per ciascuna gestione separata di cui all’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), ove accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
  3. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
  4. Il fondo utili concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, secondo le modalità di cui all’articolo 7-ter, entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate.
  5. Per le gestioni separate di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), il fondo utili accoglie la sola quota parte delle plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione afferente ai contratti sui quali il fondo utili stesso agisce.
  6. La quota parte di cui al comma 4 è calcolata come rapporto tra la riserva matematica dei contratti sui quali il fondo utili agisce, comprensiva anche del fondo utili, e la riserva matematica complessiva di tutti i contratti collegati alla gestione separata, comprensiva anche del fondo utili, come risultante dal libro mastro di cui all’articolo 12 all’ultima data disponibile.
  7. Ai fini del calcolo della quota di cui al comma 4, in presenza di significative variazioni di riserva riscontrate durante il periodo di osservazione della gestione separata, l’impresa può fare riferimento a valori di riserva, differenti da quelli riportati nel libro mastro, che tengano conto di tali variazioni al fine di assicurare la corretta determinazione delle plusvalenze nette realizzate da accantonare nel fondo utili.”

“Art. 7-ter (Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili)

  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 7:
    a) per le gestioni separate di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), il risultato finanziario è diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione;
    b) per le gestioni separate di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali agisce il fondo utili, il risultato finanziario e la giacenza media sono riproporzionati sulla base dei criteri indicati all’articolo 7-bis, commi 5 e 6. Il risultato finanziario così ottenuto è diminuito delle corrispondenti plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa stabilisce di attribuire nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali il fondo utili non agisce si applica il solo articolo 7.
  2. L’impresa determina la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario di cui al comma 1, sulla base almeno dei seguenti elementi:
    a) i principi generali di cui all’articolo 4;
    b) il criterio di cui all’articolo 7-bis, comma 3;
    c) il miglior interesse degli assicurati;
    d) l’impatto sul rendimento attuale e prospettico della gestione separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla stessa gestione separata.
  3. Fermo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 sulle politiche in materia di investimenti, la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione è sottoposta alla valutazione dell’organo amministrativo.”

“Capo II – Trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura

Art. 7-quater (Deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata)

  1. In deroga all’articolo 7, comma 2, e fermo quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, qualora l’impresa ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, è consentito rinviare l’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura.
  2. L’organo amministrativo, nell’ambito della politica di impiego degli strumenti derivati di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, stabilisce se avvalersi della deroga di cui al comma 1 e assicura che il metodo di contabilizzazione adottato sia applicato coerentemente nel tempo.
  3. Per ogni strategia di copertura per la quale l’impresa intende avvalersi della deroga di cui al comma 1, l’organo amministrativo valuta preventivamente almeno i seguenti elementi:
    a) obiettivi della strategia all’interno della gestione separata;
    b) caratteristiche dello strumento derivato disponibile su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione le cui scadenze sono tali da richiederne la chiusura periodica per la durata della strategia giustificando la possibilità di ricorrere alla deroga;
    c) caratteristiche dei titoli della gestione separata oggetto della strategia;
    d) disponibilità, nell’ambito della gestione separata, dei titoli ammessi per il regolamento dello strumento derivato (c.d. titolo consegnabile);
    e) durata della strategia;
    f)circostanze che richiedono l’interruzione della negoziazione periodica del derivato prima della scadenza stabilita per la strategia;
    g) presidi per monitorare l’operazione all’interno della gestione separata e identificare le azioni da porre in essere qualora la strategia non risponda più agli obiettivi di cui alla lettera a).
  4. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rappresentazione in bilancio delle operazioni in derivati, gli utili e le perdite associati alla chiusura periodica della posizione in derivati che è parte della strategia di copertura approvata dall’organo amministrativo, sono contabilizzati, ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui all’articolo 7, come segue:
    a) la parte di utile o perdita sullo strumento derivato corrispondente alla variazione di valore dei titoli oggetto della strategia viene iscritta in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo determinato ai sensi dell’articolo 7 comma 2, separatamente dalle attività della gestione;
    b) l’eventuale utile o perdita residuo sullo strumento derivato concorre alla determinazione del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;
    c) gli utili e le perdite complessivi sullo strumento derivato iscritti nella posta rettificativa dall’inizio della strategia sono attribuiti al calcolo del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione in cui la strategia è chiusa. A tal fine, la strategia si intende chiusa se: (i) i titoli sottostanti alla strategia di copertura escono dalla gestione separata per scadenza ovvero per realizzo; (ii) la sostituzione dello strumento derivato è interrotta prima della scadenza individuata per la strategia.
  5. L’impresa predispone una dettagliata documentazione sulla contabilizzazione di ciascuna strategia di copertura posta in essere con le modalità di cui al presente articolo, con evidenza degli elementi indicati al comma 3. L’impresa annota in un’apposita sezione del libro mastro di cui all’articolo 12, comma 1–bis, gli utili e le perdite sulle singole negoziazioni di strumenti derivati iscritti nella posta rettificativa.”

Art. 9
(Attività della gestione separata)

  1. Al Titolo III – Amministrazione e gestione del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, prima dell’articolo 8, è inserito il seguente Capo:“Capo III – Attività della gestione separata”.

Art. 10
(Modifica all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. All’articolo 11 (Verifiche contabili sulla gestione separata) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 2, lettera c), dopo le parole “periodo di osservazione” è eliminato il “;” esono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto dell’eventuale applicazione della deroga di cui all’articolo 7-quater.”;
    2. al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) la correttezza, ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, della costituzione del fondo utili e della sua attribuzione al rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;”.

Art. 11
(Modifica all’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. All’articolo 12 (Libro mastro) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l’impresa fornisce evidenza distinta delle plusvalenze nette realizzate.”;
    2. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “alla fine di ciascun mese, l’ammontare delle attività che costituiscono la gestione separata e l’ammontare delle corrispondenti riserve matematiche, con separata evidenza del fondo utili per le gestioni separate in cui esso è stato costituito. Per le gestioni separate di cui all’articolo 5, comma 2, lett.
    3. l’impresa fornisce separata evidenza delle riserve matematiche relative ai contratti sui quali agisce il fondo utili. L’importo delle attività, ivi comprese quelle di cui al comma 2, deve essere almeno pari a quello delle corrispondenti riserve matematiche.”;c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per gli strumenti derivati contabilizzati secondo le modalità di cui all’articolo 7-quater, comma 4, l’impresa annota in apposita sezione del libro mastro gli importi degli utili realizzati e delle perdite sofferte iscritti nella posta rettificativa e le relative movimentazioni.”

Art. 12
(Modifica all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. All’articolo 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l’impresa indica il tasso medio di rendimento determinato ai sensi dell’articolo 7 e il tasso medio di rendimento calcolato tenendo conto della quota del fondo utili attribuita come previsto dagli articoli 7-bis e 7-ter. L’impresa fornisce, inoltre, evidenza analitica delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili, degli importi del fondo utili attribuiti al rendimento e dell’importo residuo del fondo utili secondo le modalità di cui allo schema di rendiconto riportato in Allegato A-bis, datato e firmato dal rappresentante legale dell’impresa. Il rendiconto riepilogativo è accompagnato da una nota illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione della quota del fondo utili attribuita ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento, sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale. Nei casi di cui all’articolo 7-bis, comma 6, la nota evidenzia l’evoluzione temporale della riserva matematica, l’importo di riserva utilizzato per la determinazione della quota di plusvalenze da accantonare al fondo utili, il criterio di calcolo utilizzato e illustra nel dettaglio le ragioni sottostanti alla scelta effettuata.”;
    2. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “Allegato B” è aggiunto il seguente periodo: “, ovvero B-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili,”;
    3. il comma 3 è sostituito dal seguente: “Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l’impresa redige il prospetto di vigilanza secondo lo schema riportato in Allegato C, ovvero C-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, datato e firmato dal rappresentante legale dell’impresa.”;
    4. dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l’impresa trasmette all’IVASS un prospetto di movimentazione del fondo utili conformemente alle istruzioni fornite dallo stesso Istituto.”;
    5. al comma 4, dopo le parole “Allegati B e C” sono aggiunte le seguenti: “ovvero B-bis e C-bis per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili,” e, dopo le parole “del Regolamento” sono eliminate le seguenti “ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25” ed inserite le seguenti “IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30”;
    6. al comma 6, dopo le parole “ai commi 1,” è aggiunta la seguente: “1-bis,”.

Art. 13
(Modifica all’articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. Al comma 1), lettera a), dell’articolo 14 (Comunicazioni all’IVASS), del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, dopo le parole “articolo 13,” la parola “comma” è sostituita da: “commi” e sono aggiunte le seguenti parole: “e 1-bis,” e dopo la parola “comprensivo” sono inserite le parole “della nota illustrativa di cui all’articolo 13, comma 1-bis, e”.

Art. 14
(Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti)

  1. Al Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono aggiunti i seguenti articoli:
    1. “Art. 14-bis (Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti)
      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 è consentito alle imprese di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 2, anche a valere sulle gestioni separate preesistenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1 l’impresa:
        a)adotta specifica deliberazione ad opera dell’organo amministrativo in cui sono definiti i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, lett. c);
        b)adegua i regolamenti delle gestioni separate alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lett. j);
        c)adegua il libro mastro secondo le disposizioni dell’articolo 12.
      3. Nell’ambito delle gestioni separate di cui al comma 1, la regola di calcolo prevista agli articoli 7-bis e 7-ter trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti stipulati successivamente alla delibera di cui al comma 2, lett. a).
      4. L’impresa trasmette all’IVASS il verbale della delibera dell’organo amministrativo adottata ai sensi del comma 2, lett. a), entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente al regolamento della gestione separata modificato.”
    2. “Art. 14-ter (Informativa ai contraenti)
      1. In caso di modifica del regolamento della gestione separata in conformità all’articolo 14-bis, le imprese, nella comunicazione di cui all’articolo 13, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, informano i titolari di contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell’adozione delle suddette modifiche, del contenuto delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che:
        a) le modifiche non producono effetti sulle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento allegato ai contratti sottoscritti in quanto attengono esclusivamente ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ad un tasso medio di rendimento determinato con riferimento alla costituzione del fondo utili;
        b) il tasso medio di rendimento applicabile alla rivalutazione delle prestazioni assicurate previste nei contratti preesistenti è individuato nel rendiconto riepilogativo alla voce “tasso medio di rendimento di cui all’articolo 7”.
      2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 14-bis, l’informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle imprese ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è aggiornata tempestivamente con le modifiche apportate al regolamento della gestione separata.”.
    3. “Art. 14-quater (Adempimenti a carico delle imprese in caso di utilizzo della deroga relativa ai derivati di copertura)
      1. In relazione alle gestioni separate costituite in data antecedente all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 per le quali l’organo amministrativo deliberi di avvalersi della deroga di cui all’articolo 7-quater, l’impresa adegua tempestivamente:
        a) i regolamenti delle gestioni separate prevedendo l’indicazione, tra le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1,lettera j), della decisione di avvalersi della deroga di cui all’articolo 7-quater;
        b) il libro mastro alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-bis;
        c) il prospetto di vigilanza di cui all’articolo 13, comma 3.
      2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai contratti in vigore alla data di adozione della delibera, l’impresa, preventivamente alla data di efficacia, comunica ai contraenti, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche al regolamento della gestione separata connesse alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei derivati di cui all’articolo 7-quater, informandoli della possibilità di esercitare, senza l’applicazione di alcun onere, il diritto di riscatto o il trasferimento ad altra gestione separata istituita presso l’impresa, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
      3. Al contraente che eserciti il diritto di riscatto ai sensi del comma 2, l’impresa liquida un importo pari alla riserva matematica accantonata sul contratto, calcolata con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo dei premi puri, al netto delle eventuali provvigioni liquidate anticipatamente e non ancora recuperate attraverso la corresponsione dei relativi premi. In caso di trasferimento del contratto ad altra gestione separata l’impresa fornisce al contraente tutti i necessari elementi di valutazione delle caratteristiche della gestione separata cui verranno collegate le prestazioni del contratto.”.
    4. “Art. 14-quinquies (Modalità di trasmissione delle informazioni all’IVASS)
      1. Per le gestioni separate in cui è istituito un fondo utili dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, l’impresa comunica all’IVASS le informazioni anagrafiche di cui all’articolo 5, comma 4, a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 15 gennaio 2019, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5.
      2. Per le stesse gestioni separate, l’impresa trasmette i documenti di cui all’articolo 13, commi 1, 1-bis, 2 e 3, secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, a partire dal 1 gennaio 2019. A partire dalla stessa data e fino al 15 gennaio 2019.
      3. l’impresa trasmette le medesime informazioni anche per i periodi di osservazione delle gestioni separate chiusi tra la data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e la data del 1 gennaio 2019.3. L’impresa trasmette il prospetto di cui all’articolo 13, comma 3-bis, a partire dalla data indicata nelle istruzioni di trasmissione pubblicate dall’IVASS.”

Art. 15
(Integrazioni agli allegati del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011)

  1. Dopo l’Allegato A del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto l’Allegato A bis;
  2. Dopo l’Allegato B del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto l’Allegato B bis;
  3. Dopo l’Allegato C del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto l’Allegato C bis.

Art. 16
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

  1. All’Allegato n. 2 “Nota Integrativa” – Parte B, Sezione 10, Paragrafo 10.4, lettera b), dopo le parole “per rischio finanziario” sono aggiunte le seguenti: “e la Riserva fondo utili.”
  2. All’Allegato n. 9 “Piano dei Conti e istruzioni sul contenuto”, STATO PATRIMONIALE – PASSIVO – alla classe C.II.1 Riserve matematiche, alla fine del secondo periodo, dopo le parole “(paragrafi da 35 a 38 dell’Allegato n. 14 al Regolamento)” sono aggiunte le parole “e la riserva fondo utili (paragrafo 38-bis dell’Allegato n. 14 al Regolamento).”
  3. All’Allegato n. 14 – “Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell’impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell’articolo 23-bis del Regolamento”, al paragrafo 24. “Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate”:
    a) dopo il punto 1 è aggiunto il seguente “1-bis. Le disposizioni di cui al punto 1 sono estese anche ai contratti collegati a gestioni interne separate le cui prestazioni si rivalutano in base al tasso medio di rendimento determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. In particolare, nella definizione del rendimento attuale e prevedibile, l’impresa dovrà tener conto di quanto previsto agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.”
    b) Dopo il paragrafo 38 è aggiunto il seguente: “38-bis. Costituzione della riserva fondo utili

    1. Per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento della gestione separata con fondo utili di cui agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, l’impresa costituisce la riserva fondo utili che comprende l’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate non attribuite al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
    2. La riserva di cui al punto 1 è costituita per ogni gestione separata e si movimenta sulla base dei criteri indicati agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.
    3. La somma delle riserve fondo utili relative a tutte le gestioni separate dell’impresa è iscritta nelle riserve matematiche.”
  4. All’Allegato n. 14-ter.- “Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale”
    a) al paragrafo 2.1 – “METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL’IMPRESA”, dopo la lettera c) è aggiunta la lettera: “c-bis) Riserva fondo utili Qualora l’impresa abbia costituito la riserva fondo utili, il responsabile della funzione attuariale illustra in modo analitico i criteri alla base della sua determinazione e certifica la coerenza degli stessi con le norme regolamentari vigenti e con quanto deliberato dall’organo amministrativo. Fornisce altresì evidenza di eventuali variazioni apportate dall’impresa, rispetto al precedente esercizio, ai criteri di calcolo adottati. Qualora l’impresa non abbia appostato la riserva fondo utili nel bilancio di esercizio, il responsabile della funzione attuariale ne fornisce evidenza.”
    b) All’Allegato d) alla Relazione tecnica – “EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO”, nella tabella rubricata “TIPOLOGIA DI RISERVA”, dopo la voce “Altre riserve aggiuntive” è aggiunta la seguente: “Riserva fondo utili”.
  5. All’Allegato n. 16 – “Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell’impresa di riassicurazione e dell’impresa assicurativa che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell’articolo 23-quater del Regolamento” dopo il paragrafo 13 è aggiunto il seguente:“13-bis. Riserva fondo utili
    1. L’impresa costituisce la riserva fondo utili nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 38-bis dell’Allegato n. 14.”

Art. 17
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008)

  1. All’articolo 34 (Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate) del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008:
    1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      “1-bis. Sono ammesse fusioni tra gestioni separate con stesse caratteristiche in termini di regole di determinazione del tasso medio di rendimento. In particolare, fusioni tra gestioni separate:
      a) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011;
      b) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell’articolo 7-ter, lett. a) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011;
      c) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell’articolo 7-ter, lett. b) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.”;
    2. al comma 4, alla lettera g), punto 4), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi di cui alle lettera b) e c) del comma 1-bis, è data evidenza anche della riserva fondo utili, di cui al paragrafo 38-bis dell’Allegato 14 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, costituita ai sensi dell’articolo 7-bis del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.”

Art. 18
(Pubblicazione)

  1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

Art. 19
(Entrata in vigore)

  1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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